di Annamaria Villafrate – Con l’ordinanza n. 4973/2020 (sotto allegata) la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una ricorrente che si è vista rigettare la richiesta d’indennizzo per irragionevole durata del processo e applicare la sanzione processuale di 3000 euro da versare alla Cassa delle ammende. Per gli Ermellini la corte d’Appello ha correttamente motivato sia il rigetto della domanda che l’applicazione della sanzione. Prima di tutto infatti l’indennizzo previsto dalla legge Pinto non può essere riconosciuto se il processo che rappresenta il presupposto della domanda si è estinto per rinuncia agli atti o per inattività delle parti. In secondo luogo il giudice d’Appello ha correttamente applicato il principio in base al quale, nel caso in cui si abusi del …

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