di Annamaria Villafrate – Con l’ordinanza n. 4899/2020 (sotto allegata) la Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile perché teso a richiedere una rivalutazione dei fatti del merito, precisa che i giudici di primo e secondo grado hanno correttamente disposto l’addebito a suo carico per infedeltà, perché per comune esperienza, una relazione extraconiugale può essere dimostrata da foto che ritraggono il coniuge in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Per quanto riguarda poi le contestazioni del ricorrente relative all’obbligo di dover contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, gli Ermellini ritengono anche questa valutazione dei giudici di primo e secondo grado corretta. La retribuzione percepita dalla figlia infatti non è tale da consentire alla ragazza, seppur ma…

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