Avv. Francesco Pandolfi – In materia di sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari (art. 861 co. primo, lett. d d. lgs. n. 66/10) con iscrizione d’ufficio dell’interessato (Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri della riserva) nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado ai sensi dell’art. 861 co. quarto del segnalato decreto legislativo, per valutare la fattibilità di un ricorso amministrativo avverso la sanzione bisogna capire se l’addebito iniziale è stato o meno confermato in sede di inchiesta formale.
Perdita del grado per rimozione per motivi disciplinariIl caso: indebita condotta del militareL’esito della causa amministrativaPerdita del grado per rimozione per motivi disciplinari[Torna su]
Se la risposta è sì, cioè se l’a…
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