di Laura Muscolino – In base al disposto dell’art. 2598, n. 3, c.c., la violazione, attraverso mezzi diretti o indiretti, dei principi di correttezza professionale con mezzi idonei a danneggiare l’altrui azienda, costituisce concorrenza sleale. Si tratta di una clausola indeterminata che delinea una fattispecie ulteriore rispetto a quelle previste ai nn. 1 (illecito confusorio) e 2 (denigrazione e vanteria) della medesima norma. In una delle sue recenti pronunce (n. 2980/2020) la Cassazione, muovendosi nell’alveo della propria pregressa giurisprudenza sul tema (cfr. n. 6865/2009; n. 1636/2006) si è misurata con le pratiche di vendita sottocosto per enunciare le condizioni alle quali tali condotte possono essere oggetto di inibitoria (art. 2599 c.c.) e dar vita, se dolose o colpose, a ris…

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