di Annamaria Villafrate – Con la sentenza n. 67/2019 (sotto allegata) il CNF chiarisce che, se un avvocato impreca in un messaggio indirizzato a una cliente, può andare incontro a conseguenze disciplinari solo se tale condotta risulta lesiva della dignità dell’intera avvocatura e se avviene nell’ambito del rapporto professionale. In questo caso però è emerso che gli sms, giudicati dalla cliente molesti a posteriori, non avessero in realtà un contenuto fastidioso od opprimente. La cliente inoltre non si è mai opposta o chiarito la propria posizione di rifiuto nei confronti delle frasi a lei indirizzate dal professionista. Da qui l’accoglimento del ricorso dell’avvocato, condannato dal COA di appartenenza alla sospensione dalla professione per sei mesi. L’esposto della cliente per molesti…

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