A decorrere da quest’anno, l’indennizzo diventa una misura strutturale, con l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.
La concessione dell’indennizzo, subordinata alle risorse finanziarie del Fondo, spetta:
ai titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
ai titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
agli agenti e ai rappresentanti di commercio.
Alla data di presentazione della domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
– almeno 62 anni di età, se uomini, o 57 anni, se donne;
– essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– aver cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La domanda per l’indennizzo può essere presentata all’Inps direttamente dal cittadino, accedendo al servizio online, oppure tramite i patronati, gli altri intermediari dell’Istituto o il Contact center.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare diramata dall’Istituto (leggi qui).
Fonte: CODICI:
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