Domanda di rottamazione bis: risposta entro il 30 Giugno

Tutti i contribuenti che entro il 15 maggio scorso hanno presentato richiesta di adesione alla rottamazione bis delle cartelle, riceveranno – entro il 30 giugno 2018 – una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione contenente l’esito (accoglimento o rigetto) della domanda.

In caso di rigetto, ne verranno indicati i motivi (ad esempio per delle irregolarità nella presentazione della domanda oppure perché le cartelle non sono “rottamabili”). In caso di accoglimento, saranno indicate le somme dovute e gli importi da pagare in base al piano di rateizzazione indicato al momento della richiesta. 

Tuttavia alcuni contribuenti riceveranno da parte del Fisco ulteriori istruzioni e comunicazioni. 

Vediamo in dettaglio.

Cartelle 1 gennaio 2017 – 30 settembre 2017 – I contribuenti che hanno presentato la richiesta di rottamazione delle cartelle riferite al periodo 1 gennaio 2017 – 30 settembre 2017, in caso di accoglimento della domanda, riceveranno – entro il 30 giugno 2018 – una comunicazione nella quale saranno indicate le somme dovute e gli importi da pagare.
Questi contribuenti, in base alla scelta indicata nella domanda presentata, potranno versare quanto dovuto in un’unica rata, entro il 31 luglio 2018, oppure in 5 rate di uguale importo da versare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Cartelle 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2016 – Per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle riferite al periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2016, il discorso è più complesso.
Per queste cartelle, infatti, i contribuenti – che, ad esempio, non avevano aderito alla prima rottamazione o che per qualche motivo ne erano rimasti esclusi – riceveranno, entro il 30 giugno, una prima comunicazione nella quale sarà indicato l’ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016 che dovranno essere saldate, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018.

N.B. in caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento si decade dalla possibilità di beneficiare della rottamazione bis.

Una volta sanato il debito delle rate scadute al 31 dicembre 2016, entro il 30 settembre 2018, i contribuenti riceveranno un’altra comunicazione nella quale sarà indicato quanto dovuto a titolo di rottamazione bis, da versare in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2018 oppure in tre rate – da versare rispettivamente entro ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019 – calcolate nel modo seguente:
40% del totale, ciascuna delle prime due rate (scadenza 31 ottobre e 30 novembre 2018);
20% del totale, la terza rata (scadenza 28 febbraio 2019).

Autore: Salvatore Cortese



Fonte: CODICI: Domanda di rottamazione bis: risposta entro il 30 Giugno

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