Mutuo prima casa: gli interessi sono detraibili

I contribuenti che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, possono portare in detrazione gli interessi passivi, gli oneri accessori (parcella notaio per il contratto di mutuo, oneri fiscali, commissioni bancarie) e le quote di rivalutazione.

La definizione di abitazione principale – Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Alla luce di questa definizione, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge – anche separato, fino al divorzio -, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado).

La detrazione – Per questa tipologia di spesa è prevista una percentuale di detraibilità del 19% su un limite massimo di interessi passivi pari a € 4.000 (dunque, l’importo massimo detraibile ammonta ad € 760).

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

Per i mutui stipulati prima del 1993, la detrazione spetta sull’importo massimo di € 4.000 per ciascun intestatario del mutuo.

Per i mutui stipulati dopo il 1993 è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno precedente o nell’anno successivo alla stipula del mutuo: si può prima acquistare l’immobile e stipulare il contratto di mutuo entro un anno, oppure, al contrario, prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita. L’importo massimo di € 4.000, inoltre, è riferito complessivamente a tutti i cointestatari del mutuo, e non più a ciascun proprietario.

Nel caso in cui ci siano più soggetti contitolari del mutuo, la detrazione si ripartisce secondo la propria quota di titolarità del contratto. Qualora, invece, il mutuo sia cointestato tra coniugi ed uno sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può portare in detrazione entrambe le quote, a condizione che il coniuge a carico sia anch’esso comproprietario dell’immobile.

Documentazione necessaria – Per beneficiare della detrazione, il contribuente dovrà conservare:
-contratto di mutuo attestante che l’immobile per cui è stato concesso sia adibito ad abitazione principale;
-atto di compravendita dell’immobile e documentazione per gli oneri accessori;
-quietanze di pagamento delle rate del mutuo.

N.B. Il contenuto di questo articolo ha valore puramente esemplificativo e non del tutto esaustivo. Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli sottostanti.

Autore: Federica Muraca



Fonte: CODICI: Mutuo prima casa: gli interessi sono detraibili

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