Questa spesa rientra tra quelle del Bonus mobili?
Il bonus mobili ed elettrodomestici consente ai contribuenti che hanno sostenuto delle spese per la ristrutturazione della loro abitazione (per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento contributivo, oltre che per la ricostruzione e/o il ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi, e nel caso dei condomini è ricompresa anche la manutenzione ordinaria) di poter godere di un’agevolazione fiscale del 50% su un tetto massimo di spesa di 10.000 euro (importo che comprende anche i lavori di ristrutturazione), da spalmare in 10 quote annuali di pari importo.
Tale bonus può essere richiesto nello specifico per:
-Mobili: letti, materassi, comodini, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, sedie, tavoli, credenze, divani e poltrone, lampade e apparecchi di illuminazione;
-Elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, condizionatori, ventilatori elettrici, piastre riscaldanti elettriche, stufe elettriche e altri apparecchi di riscaldamento.
Non è ammesso però per l’acquisto di: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e di altri componenti di arredo.
Nel caso in esame, dunque, il contribuente non potrà accedere alla detrazione in commento perché questa tipologia di spesa non rientra tra quelle ammesse dal bonus mobili ed elettrodomestici.
N.B. Il contenuto di questo articolo ha valore puramente esemplificativo e non del tutto esaustivo. Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli sottostanti.
Autore: Ilaria Pugliese
Fonte: CODICI: Spese per il parquet. Rientrano nel bonus mobili?
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