A seguito degli eventi calamitosi nel Centro Italia tra il 2016 ed il 2017, la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto il c.d. “Sisma bonus”.
Il Sisma bonus consiste in una detrazione fiscale riservata ai contribuenti soggetti ad imposta Irpef e/o Ires che sono proprietari di immobili destinati ad uso abitativo o produttivo, situati nelle zone sismiche di classe 1,2,3 di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003.
Chi interessa? – Questa nuova detrazione interessa tutti i contribuenti che, essendo proprietari di immobili sulle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona 3), hanno deciso o sono in procinto di iniziare dei lavori di ristrutturazione edilizia, per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Il Sisma bonus prevede differenti percentuali di detrazione a seconda del tipo di intervento da effettuare.
Più nello specifico:
per le singole abitazioni spetta:
– il 50% delle spese, per gli interventi che NON migliorano la classe di rischio sismico;
– il 70% delle spese, per gli interventi che determinano la riduzione di una classe di rischio;
– l’80% delle spese, per gli interventi che permettono la riduzione di due classi di rischio.
Per i condomini invece spetta:
– il 75% delle spese se gli interventi consentono la riduzione di una classe di rischio;
– l’85% delle spese se invece si riduce la classe di rischio di ben due unità.
Attenzione ai limiti! – Per le singole unità abitative la detrazione va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro (per ciascuna unità) da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
Nel caso dei condomini le detrazioni spettano per un totale non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio, da ripartire sempre in 5 quote annuali di pari importo.
In altri termini per ciascuna unità abitativa si può richiedere la detrazione per una spesa massima di 96.000 euro.
Le novità:
– Dal 2018 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, situati sulle zone sismiche 1,2,3, in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è possibile richiedere la detrazione nelle misure dell’80% (se l’intervento diminuisce di uno la classe di rischio) e/o dell’85% (se si diminuisce di due classi di rischio). In questo caso si potranno richiedere le nuove detrazioni in alternativa a quelle già previste per il Sisma bonus e l’Ecobonus e spetterà su una spesa massima di 136.000 euro, per ciascuna unità abitativa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Questo nuovo importo sarà dato da 96.000 (tetto massimo per il Sisma bonus) + 40.000 (tetto massimo per usufruire del c.d. “Ecobonus”).
– Attraverso il Comunicato stampa del 27 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile richiedere l’applicazione del Sisma bonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili a condizione che venga mantenuta la stessa volumetria dell’immobile preesistente a eccezione delle sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
In questo caso infatti gli interventi verrebbero considerati come “ristrutturazione edilizia” e non come nuova costruzione.
Si fa presente che a partire dal 1° gennaio 2017 si può beneficiare del Sisma bonus anche per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
N.B. Il contenuto di questo articolo ha valore puramente esemplificativo e non del tutto esaustivo. Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli sottostanti.
Autore: Ilaria Pugliese
Fonte: CODICI: Sisma Bonus: modalità di fruizione e condizioni di accesso
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