La scadenza riguarda tutti coloro che abbiano rivendicazioni nei confronti delle stesse banche, e quindi azionisti e obbligazioni subordinati
Attenzione, presentare la domanda di insinuazione al passivo dopo la data menzionata potrebbe comportare la perdita del diritto o un trattamento peggiore di questi crediti, rispetto agli altri.
Si ricorda che l’eventuale ammissione al passivo, all’interno della apposita sezione, potrebbe giustificare l’accesso al risarcimento da parte del Fondo di Garanzia per gli Investitori ed i Risparmiatori di cui alla legge 1/1991.
L’eventuale esclusione da passivo, potrà invece essere impugnata dinnanzi il Tribunale di Vicenza.
Per completezza di informazione, si ricorda che gli azionisti non possono considerarsi automaticamente “creditori” della banca, in quanto gli stessi dovranno provare l’esistenza di tale credito dimostrando di essere stati danneggiati dalla banca nell’esercizio della prestazione di servizi d’investimento.
Tutti gli interessati possono prendere contatti con CODICI ai seguenti recapiti: o6 55 71 996 segreteria.sportello@codici.org – http://codici.org/servizi-bancari.html
Dott.ssa Carla Pillitu,
Ufficio Stampa CODICI
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