Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso nuove sanzioni contro il telemarketing illegale, multando le società Tiscali e Comparafacile per un totale di 140.000 euro. I provvedimenti confermano la linea dura dell’Autorità contro le pratiche commerciali aggressive che violano la privacy dei cittadini, evidenziando diverse irregolarità nella gestione dei dati personali per finalità di marketing.

Il caso Comparafacile: contatti senza consenso preventivo

La sanzione di 40.000 euro a Comparafacile è scaturita dal reclamo di un utente che continuava a ricevere telefonate promozionali nonostante fosse iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO). L’indagine del Garante ha rivelato un meccanismo di acquisizione dei contatti non conforme alla normativa sulla privacy.

L’azienda acquistava liste di contatti da un fornitore estero e procedeva a un primo contatto telefonico senza aver ottenuto un consenso valido e senza fornire un’adeguata informativa sul trattamento dei dati. Solo se l’utente si mostrava interessato, riceveva un SMS con un link per visualizzare l’informativa e prestare il consenso. L’Autorità ha stabilito che questo approccio è illegittimo, poiché il consenso, per essere valido, deve essere espresso liberamente e dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, non come condizione per ottenerle.

Il Garante ha inoltre respinto la difesa della società, che si definiva un semplice “responsabile del trattamento” per conto di terzi. Poiché Comparafacile sceglieva autonomamente i fornitori delle liste, definiva le finalità promozionali e le modalità di contatto, è stata correttamente identificata come “titolare del trattamento”, pienamente responsabile delle violazioni. Oltre alla multa, è stata ordinata la cancellazione di tutti i dati personali raccolti illecitamente.

La sanzione a Tiscali: informativa carente e “soft spam” via SMS

Tiscali è stata sanzionata per 100.000 euro a seguito di un’attività ispettiva del Garante. Le criticità riscontrate sono state principalmente due. In primo luogo, l’informativa sulla privacy fornita ai clienti era lacunosa, in quanto non specificava i tempi di conservazione dei dati personali per finalità di marketing e profilazione, un requisito fondamentale per la trasparenza.

In secondo luogo, Tiscali ha inviato comunicazioni promozionali via SMS a oltre 160.000 clienti che non avevano mai espresso il proprio consenso. La società ha tentato di giustificare questa pratica come “soft spam”, ma l’Autorità ha chiarito che questa eccezione si applica in condizioni molto specifiche:

  • Riguarda esclusivamente comunicazioni via posta elettronica, non SMS.
  • Deve promuovere servizi analoghi a quelli già acquistati dal cliente.
  • Il cliente deve essere stato informato alla fonte della possibilità di opporsi a tali invii.

L’interpretazione estensiva della norma da parte di Tiscali è stata quindi giudicata illegittima, portando alla sanzione per trattamento illecito di dati personali.

Come difendersi dal telemarketing aggressivo

Questi provvedimenti ribadiscono l’importanza dei diritti dei consumatori in materia di privacy. Per proteggersi dalle chiamate indesiderate e dall’uso improprio dei propri dati, è possibile adottare alcune misure concrete.

Il primo strumento è l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), che permette di annullare i consensi precedentemente forniti per finalità di marketing telefonico. È fondamentale prestare attenzione quando si forniscono i propri dati online o su moduli cartacei, evitando di dare consensi facoltativi per attività promozionali se non si è realmente interessati. Ogni cittadino ha inoltre il diritto di chiedere a un’azienda quali dati possiede, di richiederne la cancellazione e di revocare in qualsiasi momento un consenso già dato. Le violazioni possono essere segnalate direttamente al Garante per la protezione dei dati personali.

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Di admin