Non è biasimevole né molesta la condotta del padreLa Cassazione ribalta le decisioni dei giudici di merito e accogliendo il primo motivo di ricorso dell’imputato lo assolve. Lo stesso, accusato in primo grado di molestie e lesioni in danno della ex moglie e del solo reato di molestie in secondo grado, non ha in realtà tenuto una condotta in grado di integrare il reato di molestia e disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p. Il fatto di essersi recato a casa dell’ex moglie, aver suonato con insistenza il campanello e aver atteso fuori solo per vedere la figlia e portarla fuori con il suo ciclomotore non può essere considerato un biasimevole motivo o un’azione dettata da petulanza, ma solo un modo per far valere il suo diritto di fare il padre. La sentenza della Corte di Appello, che ha …

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