
Quando dopo una separazione o un divorzio il giudice pone a carico di uno dei coniugi l’obbligo di versare una somma per l’altro coniuge e figli minori, il soggetto obbligato commette il reato di cui all’art. 570 bis c.p. se si riduce da solo l’importo e corrisponde quindi solo una parte del quantum dovuto. Queste le precisazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 43032/2022 (sotto allegata) in una vicenda riguardante la condanna di un uomo per il reato di cui all’art. 570 bis c.p. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare…