Il dominus che conferisce l’incarico deve pagare il domiciliatarioMancato pagamento delle spettanze alla collegaSpetta all’avvocato che conferisce l’incarico pagare la collegaIl dominus che conferisce l’incarico deve pagare il domiciliatario[Torna su]
L’avvocato che incarica, contatta la collega domiciliataria a cui affidare l’incarico per una procedura esecutiva e le impartisce le relative indicazioni e istruzioni deve poi provvedere al pagamento delle sue spettanze, se la cliente non vi provvede, anche se l’attività giudiziaria viene sospesa.
Il contratto tra il dominus e il domiciliatario è un mandato e non un contratto a favore di terzi, per cui spetta a lui provvedere al pagamento delle sue spettanze.
Queste le precisazioni contenute nella sentenza n. 129/2022 del Cnf (sotto all…

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