Atti persecutori commessi prima dell’entrata in vigore del reato
Rigettato il ricorso dello stalker che tenta di difendersi contestando alla Corte di Appello che lo ha condannato di non aver tenuto conto della remissione della querela da parte della persona offesa e di aver violato il principio della successione delle norme penali nel tempo di cui all’art. 2 c.p.
Rilevano penalmente per la Cassazione gli atti persecutori posti in essere prima dell’entrata in vigore della fattispecie che punisce lo stalking o atti persecutori, per l’accertamento della reiterazione della condotta.
Il reato è unitario rispetto alle condotte persecutorie che il reo mette in atto dopo l’entrata in vigore della fattispecie di atti persecutori.
La Cassazione precisa inoltre che, per quanto riguarda la min…

.. leggi il seguito

Di admin