Una significativa sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la professione, inclusa quella del paparazzo, non può mai giustificare condotte che integrano il reato di stalking. Con la pronuncia n. 42856/2022, i giudici hanno confermato la condanna per atti persecutori nei confronti di un fotografo che, con insistenza e aggressività, aveva superato i limiti del diritto di cronaca, invadendo la sfera privata della vittima e costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane.

La condotta persecutoria e i suoi effetti sulla vittima

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un paparazzo che, nel tentativo di ottenere servizi fotografici e contatti con alcuni calciatori, ha messo in atto una serie di comportamenti ossessivi e intimidatori. Le azioni contestate non si sono limitate a semplici richieste, ma si sono trasformate in una vera e propria persecuzione. Tra le condotte accertate figurano:

  • Appostamenti frequenti: l’imputato si appostava regolarmente all’ingresso dell’ufficio della vittima e in altri luoghi da lei frequentati per motivi professionali.
  • Comunicazioni insistenti: la persona offesa riceveva continue e assillanti telefonate con richieste di informazioni e intercessioni.
  • Inseguimenti: in più occasioni, il paparazzo ha seguito la vittima con la propria automobile, generando un clima di paura e insicurezza.
  • Aggressioni verbali: di fronte ai rifiuti, l’uomo reagiva con insulti pubblici e atteggiamenti aggressivi, umiliando la vittima.

L’impatto di tali comportamenti sulla vita della persona offesa è stato devastante. Per sfuggire alla persecuzione, è stata costretta a modificare radicalmente la sua routine, cercando luoghi diversi e più appartati per incontrare i clienti, bloccando le chiamate in entrata e rinunciando a utilizzare la propria auto per gli spostamenti di lavoro. Questo cambiamento forzato delle abitudini di vita è stato l’elemento decisivo per la configurazione del reato.

Quando l’insistenza diventa reato: la differenza con la semplice molestia

Nel corso del processo, la difesa aveva tentato di derubricare la condotta a una semplice contravvenzione per molestia o disturbo alle persone (art. 660 del Codice Penale). La Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione, chiarendo la distinzione sostanziale tra i due reati. Mentre la molestia si esaurisce in un’interferenza fastidiosa ma episodica, lo stalking, o reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), si caratterizza per la reiterazione delle condotte e, soprattutto, per le gravi conseguenze che provoca nella vittima.

La legge prevede che il reato di stalking si configuri quando le azioni persecutorie causano almeno uno dei seguenti eventi:

  1. Un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
  2. Un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
  3. Una costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto provato quest’ultimo punto. L’alterazione delle abitudini quotidiane non è un dettaglio secondario, ma la prova tangibile dell’intrusività e della gravità della condotta dell’agente, che ha violato la libertà personale e la serenità della vittima.

Il diritto di cronaca non giustifica la persecuzione

La sentenza offre un importante spunto di riflessione sui limiti del diritto di cronaca e di informazione. Sebbene la professione giornalistica e quella fotografica siano tutelate, il loro esercizio non è privo di regole e non può mai tradursi in una licenza di perseguitare. Il diritto di documentare e informare termina dove inizia il diritto alla sicurezza, alla privacy e alla dignità della persona.

L’attività di un paparazzo, per sua natura, può essere invadente, ma deve sempre rimanere nell’alveo della legalità. Comportamenti come minacce, inseguimenti e appostamenti ossessivi non hanno nulla a che vedere con il legittimo esercizio di una professione e configurano un illecito penale. La decisione della Cassazione serve a ricordare che nessuna motivazione lavorativa può essere invocata come scusante per atti che ledono la libertà individuale.

Cosa fare in caso di atti persecutori

Se si è vittima di comportamenti simili a quelli descritti, è fondamentale agire per tutelare la propria sicurezza e i propri diritti. Il primo passo è riconoscere che non si tratta di semplici fastidi, ma di potenziali reati. È consigliabile non sottovalutare la situazione e adottare alcune misure pratiche:

  • Raccogliere le prove: conservare messaggi, email, registrazioni di chiamate e creare un diario dettagliato degli eventi, annotando date, orari, luoghi e descrizioni degli episodi.
  • Informare persone di fiducia: parlare della situazione con familiari, amici o colleghi può fornire supporto emotivo e creare una rete di testimoni.
  • Evitare il contatto: non rispondere alle provocazioni e interrompere ogni forma di comunicazione con il persecutore.
  • Rivolgersi alle autorità: è possibile presentare una querela presso le forze dell’ordine (Polizia di Stato o Carabinieri) entro sei mesi dall’ultimo atto persecutorio. In alternativa, si può richiedere un “ammonimento del Questore”, una procedura più rapida che diffida formalmente lo stalker dal proseguire con le sue condotte.

È essenziale non sentirsi soli e cercare supporto legale e psicologico. Associazioni specializzate e sportelli per i consumatori possono offrire consulenza e assistenza per affrontare il percorso di denuncia e protezione.

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