Quando una coppia con figli si separa, la gestione della loro crescita diventa una priorità regolata dalla legge. Il principio fondamentale è quello della bigenitorialità, che mira a garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori. Per questo motivo, la forma di affidamento prevalente è quella condivisa. Tuttavia, in situazioni particolari e complesse, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo a un solo genitore, una decisione presa unicamente per tutelare il benessere del bambino.
L’affidamento condiviso: la regola per la bigenitorialità
La legge italiana, in particolare con la riforma del 2006, ha stabilito l’affidamento condiviso come modello standard. Questa scelta si fonda sul diritto del minore a ricevere cura, educazione e affetto da entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro unione. Con l’affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono l’esercizio della responsabilità genitoriale e prendono di comune accordo le decisioni più importanti per la vita dei figli, come quelle relative alla salute, all’istruzione e alla residenza.
L’obiettivo è assicurare che il bambino non subisca le conseguenze negative della separazione, continuando a percepire entrambi i genitori come punti di riferimento presenti e attivi nella sua vita. La conflittualità tra gli ex partner, se non degenera in comportamenti dannosi per i figli, non è di per sé un motivo sufficiente per escludere questa forma di affidamento.
Affidamento esclusivo: un’eccezione a tutela del minore
L’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione alla regola e viene disposto solo quando l’affidamento condiviso si rivela contrario all’interesse del minore. Non è una sanzione per uno dei genitori, ma uno strumento di protezione per il bambino. La decisione spetta al giudice, che deve motivarla sulla base di prove concrete che dimostrino l’inidoneità di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo in modo adeguato.
Le situazioni che possono portare a questa decisione sono gravi e specifiche. Tra le più comuni indicate dalla giurisprudenza troviamo:
- Manifesta inidoneità genitoriale: Si verifica quando un genitore, a causa di problemi come dipendenze, gravi disturbi psicologici o uno stile di vita instabile, non è in grado di prendersi cura del figlio in modo responsabile.
- Disinteresse totale: Un genitore che si mostra costantemente assente, indifferente e che non partecipa in alcun modo alla vita emotiva, educativa e materiale del figlio può essere escluso dall’affidamento.
- Grave conflittualità pregiudizievole: Non basta il semplice disaccordo. Si parla di un conflitto così profondo e distruttivo da strumentalizzare il figlio o da impedirgli di vivere serenamente il rapporto con l’altro genitore.
- Violenza e abusi: Qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica, sia essa diretta verso il figlio o l’altro genitore, è un motivo grave che giustifica l’affidamento esclusivo.
- Lontananza oggettiva: Anche una distanza geografica significativa che rende impossibile la gestione condivisa della quotidianità del minore può essere un fattore determinante.
Conseguenze pratiche e diritti del genitore non affidatario
Con l’affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in modo autonomo, prendendo le decisioni principali per il figlio. Tuttavia, questo non significa che l’altro genitore perda i suoi diritti e doveri. Il genitore non affidatario conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e ha diritti specifici.
In particolare, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di:
- Vigilare sull’educazione e istruzione del figlio: Può controllare le scelte del genitore affidatario e, se le ritiene dannose, può rivolgersi al giudice.
- Mantenere un rapporto con il figlio: Ha diritto a un calendario di visite regolari per garantire la continuità del legame affettivo.
- Contribuire al mantenimento: È tenuto a versare un assegno di mantenimento per coprire le spese ordinarie e a partecipare a quelle straordinarie.
La decisione sull’affidamento non è mai definitiva. Se le condizioni che l’hanno determinata cambiano, il provvedimento può essere modificato dal tribunale, sempre valutando ciò che è meglio per il minore.
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