La fine di una convivenza, specialmente in presenza di figli, solleva questioni complesse del tutto simili a quelle di una separazione matrimoniale. Le famiglie di fatto, ovvero le coppie stabili non unite in matrimonio, sono una realtà sociale consolidata e tutelata dalla legge italiana, che ha progressivamente equiparato i diritti dei figli nati da genitori non sposati a quelli dei figli nati all’interno del matrimonio. Comprendere le regole su mantenimento, affidamento e diritti dei partner è fondamentale per gestire la transizione in modo consapevole e proteggere gli interessi di tutte le parti coinvolte, in particolare dei minori.

La piena parità dei figli nati fuori dal matrimonio

Il principio cardine che governa la materia è stato introdotto dalla legge n. 219 del 2012, che ha eliminato ogni distinzione giuridica tra figli “legittimi” (nati da coppie sposate) e figli “naturali” (nati da coppie non sposate). Questa equiparazione significa che tutti i figli hanno gli stessi identici diritti e doveri nei confronti dei genitori, e viceversa. Di conseguenza, i genitori di una coppia di fatto hanno gli stessi obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale verso i figli che avrebbero se fossero sposati. Tale parità si estende anche ai diritti successori e alla competenza dei tribunali che gestiscono le controversie familiari.

Mantenimento dei figli: come viene stabilito

Quando una coppia di fatto con figli si separa, entrambi i genitori restano obbligati a contribuire al loro mantenimento in proporzione alle rispettive capacità economiche e di reddito. Se non si raggiunge un accordo, è il giudice a stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento che un genitore dovrà versare all’altro (generalmente quello con cui i figli vivono prevalentemente). La decisione del giudice si basa su diversi fattori, volti a garantire il benessere del minore.

  • Esigenze del figlio: si considerano le necessità concrete legate all’età, alla salute, all’istruzione e alle inclinazioni personali.
  • Tenore di vita: l’assegno deve tendere a garantire al figlio un tenore di vita simile a quello goduto durante la convivenza dei genitori.
  • Tempi di permanenza: si valuta il tempo che il figlio trascorre con ciascun genitore, poiché incide sulle spese dirette sostenute da ognuno.
  • Risorse economiche dei genitori: vengono analizzati redditi, patrimoni e capacità di lavoro di entrambi i partner.
  • Valore dei compiti domestici e di cura: si tiene conto anche del contributo del genitore che si occupa prevalentemente dei figli.

Oltre all’assegno mensile, i genitori devono dividere le cosiddette spese straordinarie, ovvero quelle non prevedibili e non incluse nel mantenimento ordinario (ad esempio spese mediche specialistiche, attività sportive, gite scolastiche). Solitamente, queste spese vengono ripartite al 50%, ma il giudice o gli accordi tra le parti possono prevedere una suddivisione diversa in base ai redditi.

Affidamento condiviso come regola principale

In linea con il principio di bigenitorialità, la regola generale per l’affidamento dei figli di coppie separate, sposate o meno, è l’affidamento condiviso. Questo significa che entrambi i genitori mantengono l’esercizio della responsabilità genitoriale e devono prendere insieme le decisioni più importanti per la vita dei figli (scuola, salute, educazione). L’affidamento condiviso non va confuso con il collocamento, che riguarda la residenza abituale del minore. Di solito, il figlio viene collocato presso l’abitazione di uno dei due genitori (il “genitore collocatario”), mentre l’altro ha il diritto e il dovere di vederlo e tenerlo con sé secondo un calendario di visite stabilito di comune accordo o dal giudice. L’obiettivo è garantire al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali.

Le tutele per i partner conviventi

A differenza dei figli, i partner di una coppia di fatto non godono delle stesse tutele economiche previste per i coniugi in caso di divorzio. La legge Cirinnà (n. 76/2016) ha introdotto alcune garanzie, ma permangono differenze significative. In caso di separazione, il convivente economicamente più debole non ha diritto a un assegno di mantenimento volto a conservare il precedente tenore di vita. Tuttavia, se si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento, può richiedere al giudice il cosiddetto diritto agli alimenti. Si tratta di un sostegno economico temporaneo, il cui importo è commisurato alla durata della convivenza e finalizzato a coprire le necessità essenziali della vita.

Risolvere la crisi senza andare in tribunale

Per gestire la separazione in modo più rapido e meno conflittuale, le coppie di fatto possono ricorrere alla negoziazione assistita. Si tratta di una procedura che permette ai partner, con l’assistenza di almeno un avvocato per parte, di raggiungere un accordo su tutte le questioni relative ai figli (affidamento, collocamento, mantenimento) e sui rapporti economici. L’accordo raggiunto, una volta ottenuto il via libera del Pubblico Ministero, ha la stessa efficacia di un provvedimento del giudice, offrendo una soluzione valida e vincolante senza dover affrontare un lungo percorso giudiziario.

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Di admin