La fine di una convivenza, nota come famiglia di fatto, solleva domande complesse e delicate, specialmente quando ci sono figli. A differenza di quanto si possa pensare, la legge italiana offre tutele precise per i minori, equiparando completamente la loro posizione a quella dei figli nati da coppie sposate. Questo significa che i doveri dei genitori riguardo al mantenimento, all’educazione e all’affidamento non cambiano. Vediamo in dettaglio come vengono gestiti questi aspetti fondamentali.
Figli nati fuori dal matrimonio: parità di diritti e doveri
Il principio cardine è stabilito dalla legge n. 219/2012, che ha eliminato ogni distinzione tra figli “legittimi” (nati nel matrimonio) e “naturali” (nati fuori dal matrimonio). Oggi esiste un unico status di “figlio”, con pieni diritti nei confronti di entrambi i genitori. Di conseguenza, anche in caso di separazione di una coppia di fatto, i genitori mantengono gli stessi obblighi che avrebbero in un divorzio.
Questi doveri includono:
- Mantenere i figli in proporzione alle proprie capacità economiche.
- Istruirli ed educarli, tenendo conto delle loro inclinazioni e aspirazioni.
- Assisterli moralmente e materialmente.
Questa parità si estende anche ai diritti successori: i figli nati da conviventi hanno gli stessi diritti ereditari dei figli nati da genitori sposati.
L’assegno di mantenimento per i figli
Quando i genitori non vivono più insieme, devono continuare a contribuire entrambi alle necessità dei figli. Solitamente, il genitore che non vive con i figli (non collocatario) è tenuto a versare un assegno di mantenimento periodico. L’importo di questo assegno non è arbitrario, ma viene stabilito dal giudice sulla base di criteri specifici:
- Le esigenze attuali del figlio: si considerano i bisogni legati all’età, alla salute, all’istruzione e alla vita sociale.
- Il tenore di vita goduto durante la convivenza: si cerca di garantire ai figli una continuità, per quanto possibile.
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore: la distribuzione del tempo trascorso con i figli può influenzare l’importo.
- Le risorse economiche di entrambi i genitori: vengono analizzati redditi, patrimoni e capacità lavorative di entrambi.
- Il valore dei compiti domestici e di cura: si tiene conto anche del contributo del genitore che si occupa prevalentemente dei figli.
L’assegno copre le cosiddette spese ordinarie, ovvero quelle necessarie per la vita quotidiana del figlio, come vitto, alloggio, abbigliamento e materiale scolastico di base.
La gestione delle spese straordinarie
Oltre all’assegno di mantenimento, ci sono le spese straordinarie, cioè quelle imprevedibili o non rientranti nella routine quotidiana. Queste spese vengono generalmente suddivise al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo o decisione del giudice basata sulla disparità di reddito. Le spese straordinarie più comuni includono:
- Spese mediche: visite specialistiche, cure dentistiche, occhiali da vista non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese scolastiche: gite, corsi di lingua, lezioni private, tasse universitarie.
- Spese ludiche e sportive: corsi di musica, attività sportive, abbonamenti a palestre, campi estivi.
Per le spese di maggiore importo, è quasi sempre necessario il consenso di entrambi i genitori prima di affrontarle, a meno che non si tratti di interventi urgenti e indispensabili per la salute del figlio.
Affidamento dei figli: il principio di bigenitorialità
La regola generale in caso di separazione è l’affidamento condiviso. Questo non significa che il figlio passerà metà del tempo con un genitore e metà con l’altro, ma che entrambi i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale. Insieme dovranno prendere le decisioni più importanti per la vita del figlio, come la scelta della scuola, le questioni di salute e l’educazione religiosa.
L’affidamento va distinto dal collocamento, che riguarda la residenza abituale del minore. Il giudice stabilisce un genitore “collocatario”, presso cui il figlio vivrà prevalentemente, garantendo al contempo all’altro genitore il diritto di frequentare il figlio in modo continuativo ed equilibrato.
Cosa spetta all’ex partner? Nessun assegno di mantenimento
Una delle differenze più significative rispetto alla separazione tra coniugi riguarda il sostegno economico tra i partner. Per le coppie di fatto, la legge non prevede un assegno di mantenimento per il convivente economicamente più debole. L’unico strumento di tutela è il cosiddetto “diritto agli alimenti”, che è molto più limitato. Viene concesso solo se l’ex partner si trova in uno stato di reale bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento. L’importo è proporzionato alla durata della convivenza e serve a coprire solo le necessità primarie.
Come formalizzare gli accordi
Per rendere legalmente validi gli accordi su mantenimento e affidamento dei figli, le coppie di fatto possono seguire due strade principali:
- Ricorso al Tribunale: I genitori possono presentare un ricorso congiunto se hanno già trovato un accordo, oppure uno dei due può avviare una causa se non c’è intesa. Sarà il giudice a decidere per il bene dei figli.
- Negoziazione assistita: È una procedura più rapida e meno conflittuale. Con l’assistenza di almeno un avvocato per parte, i genitori possono raggiungere un accordo scritto che, una volta approvato dal Pubblico Ministero, ha la stessa efficacia di un provvedimento del giudice.
Affrontare la fine di una convivenza richiede lucidità e conoscenza dei propri diritti e doveri, soprattutto per proteggere il benessere dei figli. Affidarsi a una consulenza esperta può fare la differenza nel gestire la situazione nel modo più sereno e corretto possibile.
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