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Il distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato è possibile, dal 18 giugno 2013, senza attendere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
A prevederlo è l’articolo 1118 del codice civile, come riformato dalla legge numero 220/2012 di modifica alla disciplina del condominio negli edifici.
Il condomino distaccante, tuttavia, resta comunque tenuto a partecipare alle spese per la conservazione, la manutenzione straordinaria e la messa a norma della caldaia comune, della quale rimane comproprietario, ben potend…