Il matrimonio concordatario rappresenta la scelta più comune per le coppie che desiderano unire la celebrazione religiosa cattolica al riconoscimento legale del loro vincolo da parte dello Stato italiano. Questa procedura unifica i due aspetti, evitando la necessità di una doppia cerimonia, una in chiesa e una in municipio. Grazie agli accordi tra Stato e Chiesa, il rito celebrato da un ministro di culto cattolico produce pieni effetti civili, a condizione che venga trascritto nei registri di stato civile.
Come funziona la procedura del matrimonio concordatario
Perché un matrimonio celebrato in chiesa sia valido anche per lo Stato, è necessario seguire un iter burocratico preciso, che si articola in diverse fasi prima e dopo la cerimonia religiosa.
La procedura include i seguenti passaggi fondamentali:
- Pubblicazioni matrimoniali: Le coppie devono richiedere le pubblicazioni sia presso la parrocchia di appartenenza sia presso il Comune di residenza. Questo doppio adempimento serve a rendere pubblica l’intenzione di sposarsi e a permettere a chiunque ne abbia motivo di presentare eventuali opposizioni. Le pubblicazioni restano affisse per un periodo di tempo stabilito dalla legge.
- Nulla osta alla celebrazione: Una volta trascorso il periodo delle pubblicazioni senza che siano emerse opposizioni, l’ufficiale di stato civile rilascia un certificato di “nulla osta”. Questo documento attesta che non esistono impedimenti legali al matrimonio e autorizza il parroco a procedere con la celebrazione valida anche ai fini civili.
- Lettura degli articoli del Codice Civile: Durante la cerimonia religiosa, il sacerdote ha il dovere di leggere agli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile. Questi articoli definiscono i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, l’indirizzo della vita familiare e i doveri verso i figli. Questa lettura è un momento cruciale che sancisce l’impegno della coppia non solo di fronte a Dio, ma anche di fronte alla legge.
- Atto di matrimonio e trascrizione: Al termine della celebrazione, il sacerdote compila l’atto di matrimonio in doppio originale. Uno di questi viene inviato, entro cinque giorni, all’ufficio di stato civile del Comune in cui si è svolto il matrimonio. L’ufficiale comunale provvede quindi alla trascrizione dell’atto nei registri ufficiali entro le 24 ore successive. È la trascrizione a conferire al matrimonio religioso i suoi effetti civili, rendendolo legalmente riconosciuto.
Quando il matrimonio religioso non può essere trascritto
Non sempre un matrimonio celebrato in chiesa può ottenere il riconoscimento civile. La legge italiana prevede specifici impedimenti, definiti “inderogabili”, che ne bloccano la trascrizione. Se una di queste condizioni sussiste, il matrimonio avrà valore solo per la Chiesa ma non per lo Stato.
Gli impedimenti principali includono:
- Età minima: Almeno uno degli sposi non ha ancora compiuto l’età richiesta dalla legge civile per contrarre matrimonio.
- Interdizione per infermità di mente: Uno dei coniugi è stato dichiarato interdetto a causa di una grave infermità mentale.
- Vincolo di un precedente matrimonio: Uno degli sposi è già legalmente sposato con un’altra persona e il precedente vincolo è ancora valido agli effetti civili.
- Impedimenti da delitto o affinità: Esistono legami di parentela, affinità, adozione o affiliazione che la legge considera ostativi al matrimonio. Rientrano in questa categoria anche i casi di impedimento derivante da un delitto (ad esempio, l’omicidio del coniuge di uno dei due nubendi).
- Consanguineità: Gli sposi sono parenti in linea retta (genitore-figlio) o in linea collaterale di secondo grado (fratello-sorella).
La nullità del matrimonio e le sue conseguenze
Il matrimonio concordatario può essere dichiarato nullo sia dal diritto canonico sia da quello civile. La nullità religiosa, tuttavia, non comporta automaticamente la nullità civile. Le cause di nullità per la Chiesa sono diverse e riguardano principalmente vizi del consenso, come la simulazione (sposarsi escludendo uno degli elementi essenziali del matrimonio, come la fedeltà o la prole), la violenza fisica o psicologica, o l’incapacità di assumere gli obblighi coniugali.
Perché la sentenza di nullità emessa da un tribunale ecclesiastico abbia effetti anche per lo Stato, è necessario un procedimento chiamato “delibazione”. La coppia deve presentare la sentenza ecclesiastica alla Corte d’Appello competente per territorio, che verificherà il rispetto di determinate condizioni. Se la Corte accoglie la richiesta, gli effetti civili del matrimonio vengono annullati retroattivamente, come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato.
Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.
Per assistenza contatta Sportello Consumatori
Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org