
L’art. 2044 del codice civile stabilisce che chi provoca un danno per ragioni di legittima difesa non è tenuto al risarcimento del danno.
La norma si inserisce nel contesto della disciplina della responsabilità extracontrattuale, che risponde alla regola generale per cui chi provoca un danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcirlo (art. 2043 c.c.).
La previsione relativa alla legittima difesa si pone, quindi, come criterio di esclusione dell’antigiuridicità del fatto. Gli eleme…