
Nel dettaglio, l’articolo 13 al primo comma sancisce che “La libertà personale è inviolabile”, per poi specificare, al secondo comma, che “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Molto importante è il comma 3, che stabilisce i limiti all’inviolabilità della libertà personale sancendo che “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che d…