Cosa dice l’art. 476 del codice penaleInteresse giuridico protettoIl concetto di “ambito delle sue funzioni”Elemento soggettivoIl concetto di atto pubblicoCosa dice l’art. 476 del codice penale[Torna su]
Il delitto di falso materiale commesso da un pubblico ufficiale è una fattispecie prevista e punita dall’art. 476 c.p. il quale dispone che “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.
Si tratta di un reato qualificato, che può essere compiuto solo da alcune categorie di soggetti (i pubblici ufficiali) i quali nello svolgimento d…

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Di admin