Donazione di cosa altrui: codice civile Donazione di cosa altrui: il contrasto giurisprudenzialeDonazione di cosa altrui: le Sezioni UniteDonazione di cosa in comunione Donazione di cosa altrui: codice civile [Torna su]
Ai sensi dell’art. 769 c.c.: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Ai fini della donazione è quindi necessario che il donante abbia la titolarità attuale del diritto che vuole donare al donatario, come confermato del resto dal dato letterale dell’art. 771 c.c. secondo cui “La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti …
Ai sensi dell’art. 769 c.c.: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Ai fini della donazione è quindi necessario che il donante abbia la titolarità attuale del diritto che vuole donare al donatario, come confermato del resto dal dato letterale dell’art. 771 c.c. secondo cui “La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti …