L’installazione di telecamere di videosorveglianza finte, o la semplice affissione di cartelli di avviso senza un reale sistema di registrazione, è una pratica diffusa ma non priva di conseguenze legali. Sebbene non violi direttamente le norme sulla privacy per assenza di trattamento dati, è considerata illegittima dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e può esporre chi la adotta a richieste di risarcimento danni.
Videosorveglianza finta e GDPR: una distinzione fondamentale
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) si applica esclusivamente quando avviene un “trattamento di dati personali”. Nel caso di una telecamera finta, spenta o non funzionante, non viene acquisita, registrata o conservata alcuna immagine. Di conseguenza, non essendoci raccolta di dati, la normativa GDPR non trova applicazione diretta. Questo significa che chi installa un dispositivo fittizio non commette una violazione delle norme sulla privacy relative al trattamento dei dati.
Tuttavia, l’assenza di un illecito dal punto di vista della privacy non rende la pratica lecita o priva di rischi. L’analisi delle responsabilità si sposta infatti da un piano di protezione dei dati a quello della trasparenza e del corretto affidamento.
Perché le telecamere finte sono considerate illegittime
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha stabilito che, anche in assenza di trattamento dati, l’installazione di sistemi di sorveglianza fittizi è illegittima. La motivazione risiede nell’impatto che tale pratica ha sul comportamento delle persone. La presenza di una telecamera, o anche solo di un cartello che ne segnali l’esistenza, può:
- Condizionare i movimenti e le abitudini: Le persone, credendo di essere osservate, possono modificare il proprio comportamento, limitando la propria libertà in spazi pubblici o privati.
- Generare un falso senso di sicurezza: Un individuo potrebbe fare affidamento sulla presunta sorveglianza per proteggere sé stesso o i propri beni, esponendosi a rischi maggiori in caso di eventi dannosi come furti o aggressioni.
- Creare un’apparenza ingannevole: La segnalazione di una misura di sicurezza inesistente costituisce un’informazione non veritiera che può indurre in errore terzi.
In sostanza, l’illegittimità non deriva dalla gestione dei dati, ma dall’alterazione della percezione della realtà e dal potenziale condizionamento che ne consegue, elementi che possono essere oggetto di contestazione legale.
I rischi concreti per chi installa un sistema fittizio
Chi decide di utilizzare telecamere finte come deterrente deve essere consapevole di esporsi a precise responsabilità. Il rischio più significativo è quello di un’azione legale per il risarcimento dei danni basata sul cosiddetto “falso affidamento”.
Se una persona subisce un danno (ad esempio un furto nel parcheggio condominiale, un atto di vandalismo fuori da un negozio) in un’area dove era stata indotta a credere di essere protetta da un sistema di videosorveglianza, potrebbe citare in giudizio il responsabile dell’installazione fittizia. La tesi accusatoria si baserebbe sul fatto che la presenza della finta telecamera ha creato un’aspettativa di sicurezza che, venendo meno, ha contribuito al verificarsi del danno o ne ha aggravato le conseguenze.
La responsabilità può quindi sorgere non per aver violato la privacy, ma per aver creato, con negligenza o imprudenza, le condizioni per un danno a terzi attraverso una comunicazione ingannevole.
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