Con l’ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale a tutela dei lavoratori: il controllo a distanza sulla prestazione lavorativa è illegittimo, anche quando le informazioni vengono acquisite in modo casuale e non intenzionale. Questa decisione chiarisce i confini tra indagini lecite e sorveglianza vietata, proteggendo la privacy e la dignità del dipendente.

Il caso: un’indagine che svela un’altra infrazione

La vicenda giudiziaria nasce dalla decisione di un’azienda di assumere un investigatore privato per verificare i sospetti di un uso improprio dei permessi della Legge 104 da parte di una dipendente. L’attività investigativa, in questo contesto, è considerata lecita, poiché mira a controllare un comportamento extra-lavorativo potenzialmente illecito, come l’abuso di un permesso per svolgere altre attività.

Tuttavia, durante i pedinamenti, l’investigatore ha documentato un incontro tra la donna e un suo collega. Il problema è emerso quando si è scoperto che il collega, in quel momento, si trovava ingiustificatamente lontano dal suo posto di lavoro durante l’orario di servizio. Sulla base del rapporto dell’investigatore, l’azienda ha proceduto al licenziamento del lavoratore per assenza ingiustificata.

Perché il licenziamento è stato annullato dalla Cassazione

Il licenziamento è stato giudicato illegittimo e quindi annullato. La Corte di Cassazione ha spiegato che, sebbene l’indagine sulla collega fosse legittima, il suo campo di applicazione non poteva essere esteso per monitorare la prestazione lavorativa di un altro dipendente. Il controllo sull’adempimento dell’attività lavorativa è vietato dallo Statuto dei Lavoratori, che riserva questa funzione esclusivamente a supervisori interni e non a soggetti esterni come le agenzie investigative.

La scoperta è stata considerata un controllo occulto sulla prestazione, rendendo le prove raccolte inutilizzabili ai fini disciplinari. I giudici hanno sottolineato alcuni punti chiave:

  • Controllo sulla prestazione: L’investigatore ha di fatto sorvegliato un dipendente mentre era “tecnicamente in servizio”, verificando se stesse svolgendo o meno le sue mansioni. Questo tipo di controllo è vietato.
  • Irrilevanza della casualità: Il fatto che le informazioni siano state raccolte “per caso” durante un’altra indagine non sana l’illegittimità del controllo. La natura dell’informazione (la mancata prestazione lavorativa) è ciò che la rende inutilizzabile.
  • Finalità dell’incarico: L’incarico all’agenzia investigativa era specifico e riguardava un’altra persona e un’altra presunta infrazione. Le informazioni sul secondo dipendente erano al di fuori di tale scopo.

In sostanza, un’indagine esterna può verificare illeciti del dipendente, ma non può trasformarsi in uno strumento per controllare se e come lavora durante il suo orario.

Diritti del lavoratore e limiti ai controlli del datore di lavoro

Questa sentenza rafforza i diritti dei lavoratori e definisce chiaramente i limiti del potere di controllo del datore di lavoro. È fondamentale per i dipendenti conoscere le tutele a loro disposizione. Un lavoratore ha il diritto di non essere sottoposto a sorveglianza occulta sulla propria attività lavorativa. Inoltre, in caso di contestazione disciplinare basata su prove investigative, il dipendente ha il diritto di accedere all’incarico conferito all’agenzia per verificarne le finalità e i limiti.

La raccolta di dati personali deve rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza. Nel caso specifico, i dati relativi al secondo dipendente sono stati considerati eccedenti e non pertinenti rispetto allo scopo originario dell’indagine, configurando una potenziale violazione della privacy. È utile distinguere tra:

  • Controlli leciti: Il datore di lavoro può incaricare un investigatore per accertare comportamenti illeciti del dipendente che avvengono al di fuori della prestazione lavorativa, come la finta malattia, l’abuso dei permessi, l’attività in concorrenza sleale o il furto di beni aziendali.
  • Controlli illeciti: È vietato utilizzare investigatori per monitorare l’adempimento della prestazione lavorativa, ovvero per verificare se il dipendente lavora, con quale diligenza o se rispetta l’orario di lavoro all’interno dei locali aziendali o durante lo svolgimento delle sue mansioni.

In conclusione, il datore di lavoro non può utilizzare informazioni raccolte casualmente da un investigatore privato per giustificare un licenziamento se tali informazioni riguardano la prestazione lavorativa di un dipendente. Questa protezione è essenziale per garantire un ambiente di lavoro equo e rispettoso della privacy.

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Di admin