L’uso ripetuto e ingiustificato di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, con l’obiettivo di screditare e umiliare un dipendente, configura un’ipotesi di mobbing. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22381 del 2022, che ha confermato il diritto del lavoratore a ottenere un risarcimento per i danni subiti. La sentenza chiarisce che il potere disciplinare non può essere utilizzato come strumento di persecuzione per ledere la dignità e la professionalità del lavoratore.
Quando le sanzioni disciplinari diventano mobbing
Il mobbing è un insieme di comportamenti vessatori, sistematici e prolungati nel tempo, attuati nei confronti di un lavoratore con l’intento di danneggiarlo psicologicamente e professionalmente. Non si tratta di un singolo episodio di conflitto, ma di una vera e propria strategia persecutoria. La Corte di Cassazione ha specificato che anche l’irrogazione di provvedimenti disciplinari può rientrare in questa casistica, a patto che vengano rispettate determinate condizioni.
Nel caso analizzato dai giudici, una docente era stata oggetto di molteplici sanzioni, tra cui una sospensione e un trasferimento, risultate prive di una valida motivazione. Queste azioni non erano isolate, ma facevano parte di un disegno unitario finalizzato a minare la sua autorevolezza e il suo prestigio. È proprio la reiterazione di atti vessatori, unita all’intento persecutorio, a trasformare l’esercizio del potere disciplinare in una condotta illecita e risarcibile.
Gli elementi che configurano la condotta mobbizzante
Perché si possa parlare di mobbing in ambito lavorativo, la giurisprudenza richiede la presenza simultanea di diversi elementi. La loro corretta identificazione è fondamentale per poter agire legalmente e ottenere tutela. Gli elementi chiave includono:
- Sistematicità dei comportamenti: Le azioni ostili devono essere numerose, ripetute nel tempo e non episodi sporadici.
- Intento persecutorio: Deve essere dimostrabile un disegno unitario volto a danneggiare il dipendente, isolandolo o costringendolo alle dimissioni.
- Evento lesivo: La condotta deve aver causato un danno concreto alla salute psicofisica del lavoratore (come sindromi ansiose-depressive), alla sua dignità o alla sua carriera.
- Carattere vessatorio delle azioni: I singoli comportamenti devono avere una natura mortificante, umiliante o discriminatoria.
Quando questi presupposti sono presenti, il lavoratore ha il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti, che possono essere di natura biologica, morale, esistenziale e professionale.
Diritti e tutele per il lavoratore vittima di mobbing
Un lavoratore che si ritiene vittima di mobbing attraverso sanzioni disciplinari ingiuste o altre forme di persecuzione ha a disposizione diversi strumenti di tutela. È essenziale agire in modo tempestivo e strutturato per far valere i propri diritti. La prima e più importante azione è quella di raccogliere le prove necessarie a dimostrare la condotta illecita.
Ecco alcuni passi concreti che un dipendente può intraprendere:
- Documentare ogni episodio: Conservare copie di email, lettere di contestazione, provvedimenti disciplinari, messaggi e qualsiasi altra comunicazione scritta. È utile anche tenere un diario dettagliato degli eventi, annotando date, orari, persone presenti e descrizione dei fatti.
- Ottenere certificazioni mediche: Se le vessazioni causano problemi di salute come ansia, stress o depressione, è fondamentale rivolgersi al proprio medico o a uno specialista per ottenere certificati che attestino il nesso tra il malessere e la situazione lavorativa.
- Cercare testimoni: Il supporto di colleghi disposti a testimoniare può essere cruciale, anche se spesso difficile da ottenere per timore di ritorsioni.
- Richiedere assistenza legale: Consultare un avvocato specializzato in diritto del lavoro o un’associazione a tutela dei consumatori e dei lavoratori è il passo decisivo per valutare la situazione e decidere come procedere.
Il riconoscimento del mobbing dà diritto al risarcimento del danno, che viene calcolato in base alla gravità della condotta, alla durata delle vessazioni e alle conseguenze sulla salute e sulla vita professionale della vittima.
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