Non sempre un ritardo nell’adempimento di un’obbligazione è colpa del debitore. In alcuni casi, è il creditore stesso a ostacolare o rifiutare ingiustificatamente la prestazione, creando una situazione nota come “mora del creditore”. Si tratta di un istituto giuridico che tutela il debitore, evitando che subisca danni a causa di un comportamento non collaborativo da parte di chi dovrebbe ricevere il pagamento o il bene.

Cos’è la mora del creditore e quando si verifica

La mora del creditore, disciplinata dagli articoli 1206 e seguenti del Codice Civile, si manifesta quando il creditore, senza un motivo legittimo, compie una delle seguenti azioni:

  • Rifiuta di ricevere il pagamento o la prestazione che gli viene offerta dal debitore nei modi previsti dalla legge.
  • Non compie le attività necessarie per consentire al debitore di adempiere alla propria obbligazione.

Sebbene il creditore abbia la facoltà di esigere una prestazione, ha anche il dovere di cooperare per permetterne l’esecuzione. Se viene meno a questo dovere, il debitore ha a disposizione degli strumenti per proteggersi. Un esempio pratico è quello di un fornitore che deve consegnare della merce: se il cliente si rifiuta di riceverla senza una ragione valida, il fornitore potrebbe essere costretto a sostenere costi aggiuntivi per la custodia e la conservazione dei beni.

Come costituire in mora il creditore: l’offerta formale

Per attivare le tutele previste dalla legge, il debitore non può limitarsi a una semplice comunicazione informale. È necessario procedere con un’offerta formale della prestazione, che varia a seconda della natura dell’obbligazione. Questa offerta deve essere eseguita tramite un pubblico ufficiale autorizzato (come un notaio o un ufficiale giudiziario).

Le principali tipologie di offerta sono:

  • Offerta reale: Si applica quando l’obbligazione riguarda denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore. In questo caso, il pubblico ufficiale porta materialmente con sé i beni o il denaro per consegnarli.
  • Offerta per intimazione: Viene utilizzata per i beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore o per la consegna di un immobile. Il debitore, tramite atto notificato, intima al creditore di prendere possesso del bene.
  • Intimazione a cooperare: Riguarda le obbligazioni “di fare” (ad esempio, l’esecuzione di un servizio). Con questo atto, si intima al creditore di compiere le azioni necessarie per rendere possibile la prestazione.

Gli effetti della mora del creditore

Una volta che l’offerta formale è stata eseguita e, se non accettata, convalidata da una sentenza, si producono importanti conseguenze a carico del creditore. Questi effetti decorrono dal giorno in cui l’offerta è stata fatta.

I principali effetti sono:

  1. Passaggio del rischio: L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore ricade sul creditore. Ciò significa che se il bene da consegnare viene distrutto per un evento fortuito, il debitore è liberato ma conserva il diritto a un’eventuale controprestazione.
  2. Interruzione degli interessi: Il debitore non è più tenuto a pagare gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti.
  3. Risarcimento dei danni: Il creditore è obbligato a risarcire il debitore per i danni subiti a causa della mora e a rimborsare le spese sostenute per la custodia e la conservazione del bene dovuto.

Come liberarsi definitivamente dall’obbligazione

La costituzione in mora non libera automaticamente il debitore dal suo obbligo. Se il creditore persiste nel suo rifiuto, il debitore deve compiere un ulteriore passo per estinguere definitivamente il debito: il deposito o il sequestro.

  • Per denaro e beni mobili: Il debitore può liberarsi effettuando il deposito delle somme o delle cose dovute presso un istituto di credito o un luogo di pubblico deposito. Una volta che il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza, il debitore è completamente liberato.
  • Per gli immobili: Il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario, al quale consegnerà l’immobile. La liberazione avviene dal momento della consegna al sequestratario.

Comprendere questi meccanismi è fondamentale per ogni debitore che si trovi di fronte a un creditore non collaborativo. Agire secondo le procedure corrette permette di evitare conseguenze negative e di far valere i propri diritti.

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Di admin