
Tale circostanza è prevista dagli articoli 1206 e seguenti del codice civile, che si occupano, appunto, della mora del creditore, ovverosia del rifiuto ingiustificato da parte del creditore di ricevere la prestazione che il debitore gli offra o di mettere quest’ultimo in condizione di eseguirla.
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È certo che, in via generale, il creditore ha la facoltà e non l’obbligo di esigere la prestazione….