Quando si parla di ritardi nei pagamenti o nell’esecuzione di un contratto, si tende a pensare immediatamente alla mora del debitore. Tuttavia, la legge prevede e disciplina anche la situazione opposta: la mora del creditore. Si tratta di un meccanismo di tutela fondamentale per il debitore che, pur essendo pronto ad adempiere alla propria obbligazione, si trova ostacolato da un comportamento ingiustificato del creditore.

Che cos’è la mora del creditore?

La mora del creditore, disciplinata dall’articolo 1206 del Codice Civile, si verifica quando il creditore, senza un motivo legittimo, compie una delle seguenti azioni:

  • Rifiuta di ricevere il pagamento o la prestazione che gli viene offerta dal debitore.
  • Non compie gli atti necessari affinché il debitore possa adempiere alla propria obbligazione.

In sostanza, il creditore assume un comportamento ostruzionistico che impedisce la naturale conclusione del rapporto obbligatorio. Sebbene il creditore abbia la facoltà di esigere una prestazione, non può ostacolarla senza una ragione valida, poiché tale rifiuto potrebbe causare un danno al debitore. Si pensi, ad esempio, a un artigiano che deve consegnare un mobile su misura e il cliente si rifiuta di riceverlo: l’artigiano si troverebbe a dover sostenere costi aggiuntivi per la custodia e la conservazione del bene.

Come si costituisce in mora il creditore: l’offerta formale

Perché si producano gli effetti giuridici della mora, non è sufficiente una semplice offerta informale da parte del debitore. La legge richiede un’offerta solenne e formale, eseguita tramite un pubblico ufficiale (come un notaio o un ufficiale giudiziario), che attesti la reale volontà del debitore di adempiere. Le modalità dell’offerta variano in base all’oggetto dell’obbligazione.

Tipologie di offerta formale

Le principali forme di offerta previste dalla legge sono:

  • Offerta reale: Si applica quando l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore. In questo caso, il pubblico ufficiale si reca fisicamente dal creditore per consegnargli materialmente i beni dovuti.
  • Offerta per intimazione: Viene utilizzata per i beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore o per la consegna di un immobile. Consiste in un atto notificato al creditore in cui lo si invita a prendere possesso del bene o a riceverlo.
  • Intimazione a cooperare: Riguarda le obbligazioni “di fare” (ad esempio, l’esecuzione di un servizio). Il debitore intima al creditore di compiere gli atti necessari per rendere possibile la prestazione.

Affinché l’offerta sia valida, deve comprendere la totalità della prestazione dovuta, inclusi eventuali frutti, interessi e spese. Inoltre, deve essere eseguita solo dopo la scadenza del termine previsto a favore del creditore.

Gli effetti della mora a carico del creditore

Una volta che l’offerta formale è stata eseguita e, se non accettata, convalidata da una sentenza, scattano importanti conseguenze a carico del creditore. Questi effetti mirano a proteggere il debitore dal comportamento ostruzionistico subito.

I principali effetti sono:

  1. Trasferimento del rischio: L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore passa a carico del creditore. Ad esempio, se il bene da consegnare viene distrutto in un incendio fortuito dopo l’offerta formale, il debitore è liberato dall’obbligo, ma conserva il diritto a ricevere l’eventuale controprestazione (come il pagamento del prezzo).
  2. Interruzione di interessi e frutti: Il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti.
  3. Risarcimento dei danni e rimborso spese: Il creditore è obbligato a risarcire i danni subiti dal debitore a causa della mora e a rimborsare tutte le spese sostenute per la custodia e la conservazione del bene dovuto.

Come può il debitore liberarsi definitivamente dall’obbligazione

La costituzione in mora del creditore non libera automaticamente il debitore dal suo obbligo. Se il creditore persiste nel suo rifiuto, il debitore deve compiere un ulteriore passo per estinguere definitivamente il debito: il deposito liberatorio.

A seconda della natura della prestazione, le procedure sono diverse:

  • Per denaro, titoli o beni mobili: Il debitore può effettuare il deposito presso un istituto di credito o un luogo di pubblico deposito. Una volta che il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza, il debitore è completamente liberato.
  • Per gli immobili: Il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario, al quale consegnerà l’immobile. La liberazione avviene dal momento della consegna al sequestratario.

Questi passaggi sono essenziali per chiudere formalmente il rapporto obbligatorio e garantire che il debitore non possa più essere considerato inadempiente in futuro.

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Di admin