Quando si parla di ritardi nei pagamenti, si pensa quasi sempre a un debitore inadempiente. Tuttavia, la legge prevede anche il caso opposto: quello in cui è il creditore a ostacolare, senza un motivo legittimo, l’adempimento dell’obbligazione. Questa situazione è nota come “mora del creditore” (o mora credendi) e offre al debitore precisi strumenti di tutela per non subire danni ingiusti.

Cos’è la mora del creditore e quando si verifica

La mora del creditore, disciplinata dagli articoli 1206 e seguenti del Codice Civile, si verifica quando il creditore, senza una ragione valida, compie una delle seguenti azioni:

  • Rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre formalmente.
  • Non compie gli atti necessari per consentire al debitore di adempiere al proprio obbligo.

In linea di principio, un creditore ha la facoltà, non l’obbligo, di esigere una prestazione. Ad esempio, chi acquista un biglietto del treno è libero di non utilizzarlo. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il rifiuto del creditore può causare un danno concreto al debitore. Si pensi a un artigiano che deve consegnare un mobile su misura: se il cliente si rifiuta di riceverlo, l’artigiano sarà costretto a sostenere costi aggiuntivi per la custodia e la conservazione del bene.

Come costituire in mora il creditore: l’offerta formale

Per attivare le tutele previste dalla legge, il debitore non può limitarsi a una semplice richiesta verbale. È necessario procedere con un'”offerta solenne” o “formale”, un atto ufficiale che dimostri la volontà di adempiere. Le modalità cambiano in base all’oggetto dell’obbligazione:

  • Offerta reale: Se il debito riguarda denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore, il debitore deve farli offrire materialmente tramite un pubblico ufficiale (come un notaio o un ufficiale giudiziario).
  • Offerta per intimazione: Se si tratta di beni mobili da consegnare in un luogo diverso o di beni immobili, il debitore deve notificare al creditore un’intimazione a prenderne possesso o a riceverli.
  • Intimazione a cooperare: Se l’obbligazione consiste in un “fare” (ad esempio, eseguire un servizio), il debitore intima al creditore di ricevere la prestazione o di compiere gli atti preparatori necessari.

Affinché l’offerta sia valida, deve rispettare alcuni requisiti fondamentali: deve comprendere la totalità della prestazione dovuta (capitale, interessi, spese) e deve essere eseguita da un pubblico ufficiale autorizzato, nel rispetto di eventuali termini o condizioni previste dal contratto.

Gli effetti della mora: cosa cambia per il debitore

Una volta che il creditore è stato costituito in mora, la situazione giuridica si modifica in modo significativo a vantaggio del debitore. Gli effetti principali sono i seguenti:

  1. Trasferimento del rischio: L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore passa a carico del creditore. Ad esempio, se il bene da consegnare viene distrutto in un incendio fortuito dopo l’offerta formale, il debitore è liberato dall’obbligo ma conserva il diritto a ricevere l’eventuale controprestazione (il pagamento del prezzo).
  2. Interruzione degli interessi: Il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti.
  3. Risarcimento dei danni: Il creditore è obbligato a risarcire il debitore per i danni derivanti dalla sua mora, come le spese sostenute per la custodia e la conservazione del bene.

Come liberarsi definitivamente dal debito

La costituzione in mora non libera automaticamente il debitore dall’obbligazione. Se il creditore persiste nel suo rifiuto, il debitore deve compiere un ulteriore passo per estinguere definitivamente il debito. La procedura varia a seconda della natura della prestazione:

  • Deposito liberatorio: Per somme di denaro o beni mobili, il debitore può depositarli presso un istituto di credito o un luogo di pubblico deposito. Una volta che il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza, il debitore è ufficialmente liberato.
  • Consegna a un sequestratario: In caso di beni immobili, il debitore può chiederne la consegna a un sequestratario nominato dal giudice.

Queste procedure assicurano che un debitore diligente e pronto ad adempiere non rimanga vincolato a tempo indeterminato a causa del comportamento ostruzionistico del creditore, proteggendolo da costi e responsabilità ingiuste.

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Di admin