Quando si parla di debiti, l’attenzione si concentra quasi sempre sul ritardo del debitore nel saldare quanto dovuto. Tuttavia, la legge prevede e disciplina anche la situazione opposta: quella in cui è il creditore, senza un motivo valido, a rifiutare il pagamento o a non compiere le azioni necessarie per permettere al debitore di adempiere. Questo comportamento è noto come “mora del creditore” ed è regolato dal codice civile per proteggere il debitore da conseguenze ingiuste.

Cosa significa mora del creditore

La mora del creditore si verifica quando il creditore, senza un motivo legittimo, ostacola l’adempimento dell’obbligazione. Questo può accadere in due modi principali: rifiutando di ricevere la prestazione offerta dal debitore o non compiendo gli atti preparatori necessari per consentire al debitore di eseguire la sua parte. Sebbene il creditore abbia la facoltà di esigere una prestazione, non può agire in modo da danneggiare ingiustamente il debitore che è pronto e desideroso di pagare.

Un esempio pratico può chiarire il concetto: un inquilino vuole pagare l’affitto, ma il proprietario di casa si rende irreperibile per non incassare la somma. Oppure, un’azienda deve consegnare della merce, ma il cliente si rifiuta di riceverla nei propri magazzini. In questi casi, il ritardo non è colpa del debitore, che ha diritto a tutelarsi per non subire danni, come l’accumulo di interessi o i costi di custodia della merce.

Come si attiva la procedura di messa in mora

Perché il comportamento del creditore abbia conseguenze legali, il debitore deve attivare una procedura formale per costituirlo in mora. Questo avviene tramite un'”offerta solenne” della prestazione, che dimostra in modo inequivocabile la volontà di adempiere. Le modalità di offerta variano a seconda dell’oggetto dell’obbligazione:

  • Offerta reale: Si applica quando il debito riguarda denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore. In questo caso, un ufficiale giudiziario o un notaio si reca fisicamente dal creditore per consegnargli materialmente il denaro o i beni dovuti.
  • Offerta per intimazione: Viene utilizzata per la consegna di beni mobili in un luogo diverso dal domicilio del creditore o per la consegna di un immobile. Consiste nella notifica di un atto formale in cui si intima al creditore di prendere possesso del bene.
  • Intimazione a cooperare: Riguarda le obbligazioni “di fare”, cioè quelle in cui il debitore deve svolgere un’attività. Il debitore intima al creditore di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari a renderla possibile.

Per essere valida, l’offerta deve essere completa, includendo la totalità della somma o dei beni dovuti, eventuali frutti, interessi e spese. Deve inoltre essere fatta da una persona autorizzata e dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento.

Gli effetti della mora del creditore

Una volta che l’offerta è stata fatta e, se necessario, convalidata da un giudice, scattano importanti conseguenze a carico del creditore. Questi effetti sono pensati per trasferire su di lui i rischi e i costi derivanti dal suo rifiuto ingiustificato.

I principali effetti sono:

  1. Passaggio del rischio: L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore passa a carico del creditore. Ad esempio, se il bene da consegnare viene distrutto in un evento accidentale dopo l’offerta, il debitore è liberato dall’obbligo ma conserva il diritto a un’eventuale controprestazione.
  2. Stop a interessi e frutti: Il debitore non è più tenuto a pagare gli interessi sul debito né a consegnare i frutti della cosa che non siano stati percepiti.
  3. Risarcimento dei danni: Il creditore è obbligato a risarcire il debitore per i danni subiti a causa del ritardo e a rimborsare le spese sostenute per la custodia e la conservazione dei beni dovuti.

Come liberarsi definitivamente dal debito

La costituzione in mora del creditore non libera automaticamente il debitore dall’obbligazione. Se il creditore persiste nel suo rifiuto, la legge offre al debitore un’ulteriore procedura per liberarsi in modo definitivo. Le modalità cambiano in base alla natura del debito:

  • Deposito liberatorio: Per debiti di denaro, titoli di credito o beni mobili, il debitore può depositarli presso un istituto di credito o un luogo di pubblico deposito. Una volta che il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido da un giudice, il debitore è completamente libero.
  • Sequestro liberatorio: Se l’obbligazione riguarda la consegna di un immobile, il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario a cui consegnare il bene, liberandosi così da ogni responsabilità.

Conoscere questi strumenti è fondamentale per i debitori che, pur agendo correttamente, si trovano di fronte a un creditore che ostacola l’adempimento. La legge fornisce un percorso chiaro per evitare di subire le conseguenze negative di un ritardo non causato dalla propria volontà.

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Di admin