La mora del creditore è una situazione giuridica che si verifica quando il creditore, senza un motivo legittimo, rifiuta di ricevere la prestazione dovuta dal debitore o non compie le azioni necessarie per consentirgli di adempiere. Contrariamente a quanto si possa pensare, non sempre un ritardo nell’adempimento è colpa del debitore; a volte, è proprio il comportamento del creditore a creare un ostacolo. Questa disciplina, regolata dal codice civile, tutela il debitore da possibili danni derivanti da tale ritardo.

Quando si verifica la mora del creditore?

Il codice civile, all’articolo 1206, stabilisce che un creditore è in mora quando, senza un motivo valido, si rifiuta di accettare il pagamento che gli viene offerto nei modi previsti dalla legge oppure non compie le attività preparatorie necessarie affinché il debitore possa eseguire la sua obbligazione. Sebbene il creditore abbia generalmente la facoltà e non l’obbligo di esigere una prestazione, il suo rifiuto può causare un pregiudizio al debitore. Ad esempio, se un debitore deve consegnare della merce e il creditore non la accetta, il primo potrebbe dover sostenere costi aggiuntivi per la custodia e la conservazione dei beni.

La procedura di costituzione in mora

Perché il creditore sia formalmente considerato in mora, non è sufficiente un semplice rifiuto. Il debitore deve attivare una procedura specifica chiamata “offerta”, che dimostra in modo formale la sua volontà di adempiere. Le modalità di questa offerta variano a seconda della natura dell’obbligazione:

  • Offerta reale: Se l’obbligazione riguarda denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore, il debitore deve procedere con un’offerta materiale, cioè consegnando fisicamente quanto dovuto tramite un ufficiale giudiziario o un notaio.
  • Offerta per intimazione: Se si tratta di beni mobili da consegnare in un luogo diverso, o di beni immobili, l’offerta avviene tramite un atto notificato al creditore, con cui lo si invita a prendere possesso del bene.
  • Obbligazioni di fare: Per le prestazioni che consistono in un’azione, come l’esecuzione di un servizio, la costituzione in mora avviene intimando al creditore di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari per renderla possibile.

Requisiti per un’offerta valida

Affinché l’offerta sia valida e possa produrre gli effetti della mora, deve rispettare precisi requisiti stabiliti dalla legge. In particolare, l’offerta deve:

  • Essere rivolta a un creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui.
  • Provenire da una persona che può validamente adempiere.
  • Comprendere la totalità della prestazione dovuta, inclusi frutti, interessi e spese liquide.
  • Verificarsi dopo la scadenza del termine, se questo era a favore del creditore.
  • Avverarsi se la condizione da cui dipende l’obbligazione si è verificata.
  • Essere eseguita da un ufficiale pubblico autorizzato, come un notaio o un ufficiale giudiziario.

L’offerta è efficace solo se, dopo la sua esecuzione, viene accettata dal creditore o dichiarata valida con una sentenza definitiva.

Conseguenze e tutele per il debitore

Una volta che il creditore è costituito in mora, la situazione si inverte e le conseguenze negative del ritardo ricadono su di lui. Gli effetti principali a tutela del debitore sono i seguenti:

  1. Trasferimento del rischio: Il creditore si assume il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore. Se il bene dovuto viene distrutto o si deteriora per un evento fortuito, il debitore è liberato ma conserva il diritto a un’eventuale controprestazione.
  2. Stop a interessi e frutti: Il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati da lui percepiti.
  3. Risarcimento dei danni: Il creditore è obbligato a risarcire i danni subiti dal debitore a causa della mora e a rimborsare le spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Come liberarsi definitivamente dall’obbligazione

La costituzione in mora non libera automaticamente il debitore dal suo obbligo. Se il creditore persiste nel suo rifiuto, il debitore può intraprendere ulteriori azioni per liberarsi definitivamente dal vincolo. Le procedure cambiano in base all’oggetto della prestazione:

  • Denaro e beni mobili: Il debitore può effettuare il “deposito liberatorio” delle somme o delle cose presso un istituto di credito o un luogo di pubblico deposito. Una volta che il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido dal giudice, il debitore è libero.
  • Beni immobili: Il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario, al quale consegnare l’immobile. La liberazione si perfeziona con la consegna al sequestratario.
  • Obbligazioni di fare: In questi casi, dato che la prestazione non può essere “depositata”, il debitore è liberato quando la prestazione non può più essere richiesta a causa della natura dell’obbligo, perché il creditore non ha più interesse a riceverla, o quando interviene la prescrizione.

In conclusione, la mora del creditore rappresenta un importante strumento di tutela per il debitore diligente che si trova di fronte a un creditore che ostacola l’adempimento. Conoscere le procedure corrette è fondamentale per evitare di subire danni ingiusti e per liberarsi validamente dal proprio debito.

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Di admin