Un datore di lavoro non può utilizzare informazioni raccolte casualmente da un investigatore privato per licenziare un dipendente, se tali informazioni configurano un controllo a distanza sulla sua prestazione lavorativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale a tutela dei diritti dei lavoratori: la sorveglianza sull’esecuzione del lavoro spetta unicamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori diretti, non a soggetti esterni. Anche se la scoperta di un’infrazione avviene in modo fortuito, le prove raccolte sono considerate illegittime e non possono fondare un provvedimento disciplinare.

Il caso: un licenziamento basato su scoperte casuali

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda un’azienda che aveva incaricato un’agenzia investigativa per sorvegliare una dipendente sospettata di abusare dei permessi previsti dalla Legge 104. L’attività di pedinamento, in questo contesto, è considerata lecita, poiché mira a verificare un presunto illecito commesso al di fuori dell’orario di lavoro e non a controllare la prestazione in sé.

Durante uno di questi appostamenti, l’investigatore ha osservato la dipendente incontrarsi con un collega. Dal rapporto investigativo è emerso che quest’ultimo si era allontanato ingiustificatamente dal proprio posto di lavoro durante l’orario di servizio. Sulla base di questa informazione, ottenuta come effetto collaterale di un’altra indagine, l’azienda ha avviato un procedimento disciplinare e ha licenziato il lavoratore. Il provvedimento è stato però impugnato e, infine, annullato dai giudici.

La decisione della Cassazione: perché il controllo è illegittimo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, ha dichiarato nullo il licenziamento, chiarendo un punto cruciale: il divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, sancito dallo Statuto dei Lavoratori, non ammette eccezioni. Il fatto che le informazioni siano state raccolte “per caso” non le rende legittime. L’allontanamento dal posto di lavoro rientra pienamente nell’ambito della prestazione lavorativa, il cui controllo deve essere esercitato secondo le procedure interne e dalla gerarchia aziendale.

Affidare questo compito, anche indirettamente, a un investigatore privato costituisce una forma di sorveglianza occulta e illecita. I giudici hanno sottolineato che i controlli difensivi da parte di agenzie esterne sono ammessi solo per accertare comportamenti che ledono il patrimonio aziendale o l’immagine dell’impresa, e che si collocano al di fuori della mera esecuzione delle mansioni lavorative. In questo caso, invece, l’indagine ha sconfinato nel monitoraggio dell’adempimento contrattuale del dipendente, un’area protetta dalla legge.

Diritti del lavoratore e limiti ai poteri del datore di lavoro

Questa sentenza rafforza le tutele per i lavoratori contro forme di sorveglianza invasive. È utile riassumere i principi fondamentali che ogni dipendente dovrebbe conoscere per proteggere i propri diritti.

  • Divieto di controllo a distanza: Lo Statuto dei Lavoratori vieta l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Le uniche eccezioni riguardano esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, ma sempre previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
  • Controlli difensivi leciti: Il datore di lavoro può incaricare un investigatore privato per accertare condotte illecite del dipendente, ma solo se queste non riguardano la modalità di esecuzione del lavoro. Esempi leciti includono la verifica di un finto stato di malattia, l’abuso dei permessi della Legge 104 o la sottrazione di beni aziendali.
  • Inutilizzabilità delle prove: Le informazioni raccolte in violazione di queste regole non possono essere utilizzate per giustificare sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.
  • Diritto alla privacy: La raccolta di dati personali deve essere sempre pertinente e non eccedente rispetto alla finalità dichiarata. Nel caso specifico, l’investigatore aveva il mandato di seguire una persona, non di raccogliere dati su altri dipendenti. L’utilizzo di tali informazioni rappresenta anche una potenziale violazione della normativa sulla privacy.

Il lavoratore che si trovi in una situazione simile ha il diritto di contestare il provvedimento disciplinare, sostenendo l’illegittimità delle prove raccolte a suo carico. È fondamentale agire tempestivamente per impugnare il licenziamento nei termini previsti dalla legge.

La decisione della Cassazione serve da monito per le aziende, che devono esercitare il proprio potere di controllo nel rispetto rigoroso dei limiti normativi, senza ricorrere a scorciatoie che ledono la dignità e la riservatezza dei propri dipendenti.

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Di admin