Molti consumatori e imprenditori hanno firmato contratti di fideiussione omnibus senza conoscere un dettaglio cruciale: se il contratto è conforme a un vecchio modello dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), potrebbe essere parzialmente nullo. Questo significa che alcune clausole, considerate lesive della concorrenza, non sono valide, aprendo importanti vie di tutela per i garanti chiamati a rispondere di debiti altrui.
Il Modello ABI e le Clausole Antitrust
Il problema nasce da uno schema contrattuale standard per le fideiussioni omnibus, predisposto dall’ABI e utilizzato per anni da numerose banche. Nel 2005, la Banca d’Italia, in qualità di Autorità Garante della Concorrenza per il settore bancario, ha stabilito che tre specifiche clausole di questo modello violavano la normativa a tutela della concorrenza, in quanto frutto di un’intesa restrittiva tra gli istituti di credito.
Queste clausole, presenti in migliaia di contratti, avevano lo scopo di aggravare la posizione del garante a esclusivo vantaggio della banca. Le clausole incriminate sono generalmente riconducibili a:
- La clausola di “reviviscenza”: prevedeva che il garante dovesse restituire alla banca le somme che la stessa aveva incassato dal debitore principale e che fosse poi tenuta a restituire in seguito, ad esempio, a un’azione revocatoria fallimentare. In pratica, la garanzia “riviveva” anche dopo un apparente pagamento.
- La deroga all’articolo 1957 del Codice Civile: questa clausola esonerava la banca dall’obbligo di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Senza questa clausola, il mancato rispetto di tale termine libererebbe il fideiussore.
- La clausola di “sopravvivenza”: stabiliva che la fideiussione rimanesse valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale fosse invalida, derogando al principio di accessorietà della garanzia.
La presenza di queste clausole nei contratti di fideiussione “a valle” li rende una diretta applicazione dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”, determinandone l’illegittimità.
La Svolta della Cassazione: la Nullità è Solo Parziale
Per anni, i tribunali hanno dibattuto sulle conseguenze di questa illegittimità: il contratto di fideiussione doveva considerarsi interamente nullo o solo in parte? La questione è stata risolta in modo definitivo dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021.
I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: la nullità è parziale. Ciò significa che non è l’intero contratto di fideiussione a essere invalido, ma solo le clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale dell’ABI. Il resto del contratto rimane valido ed efficace, in applicazione del principio di conservazione del negozio giuridico.
Questa decisione ha un impatto enorme. Da un lato, protegge il sistema del credito, evitando che tutte le garanzie conformi al modello ABI vengano annullate in blocco. Dall’altro, offre una tutela concreta ed efficace ai garanti, che possono far valere la nullità delle singole clausole vessatorie per difendersi dalle pretese delle banche.
Diritti e Tutele per i Garanti
La nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi al modello ABI offre strumenti di difesa molto potenti per i consumatori e le piccole imprese che hanno prestato garanzia. La conseguenza più importante riguarda la clausola di deroga all’articolo 1957 del Codice Civile.
Ecco cosa significa in pratica:
- Verifica del Contratto: Il primo passo per un garante è controllare il proprio contratto di fideiussione per verificare se contiene le clausole sopra descritte. La loro presenza è un forte indicatore di conformità al modello ABI vietato.
- Decadenza della Garanzia: Se la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è nulla, torna ad applicarsi la regola generale. La banca, quindi, ha l’onere di agire legalmente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito. Se non lo fa, perde il diritto di rivalersi sul garante, che è di fatto liberato dal suo impegno.
- Nullità Rilevabile d’Ufficio: Un altro aspetto fondamentale, confermato dalla giurisprudenza, è che la nullità di queste clausole può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, anche se non è stata eccepita inizialmente dal garante.
- Revoca di Decreti Ingiuntivi: Come dimostrano numerose sentenze, l’accertamento della nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza della banca dal suo diritto possono portare alla revoca totale di decreti ingiuntivi emessi per somme anche molto ingenti.
Chi ha firmato una fideiussione omnibus, specialmente se prima del 2021, dovrebbe quindi valutare attentamente la propria posizione. La presenza di queste clausole può trasformare radicalmente l’esito di un contenzioso con un istituto di credito, liberando il garante da obblighi che sembravano inderogabili.
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