Quando si parla di ritardi nei pagamenti, si pensa quasi sempre a un debitore inadempiente. Tuttavia, la legge prevede anche il caso opposto: quello in cui è il creditore a ostacolare, senza un motivo legittimo, l’adempimento dell’obbligazione. Questa situazione è nota come “mora del creditore” ed è disciplinata dal Codice Civile per proteggere il debitore da conseguenze ingiuste derivanti da un comportamento non collaborativo della controparte.

Cosa significa mora del creditore

La mora del creditore si verifica in due circostanze principali. La prima è quando il creditore rifiuta di ricevere la prestazione che gli viene offerta dal debitore nei modi previsti dalla legge. La seconda si manifesta quando il creditore non compie le azioni necessarie per consentire al debitore di adempiere al proprio obbligo. In entrambi i casi, il rifiuto o l’inerzia devono essere privi di un motivo legittimo.

Sebbene il creditore abbia la facoltà, e non l’obbligo, di esigere una prestazione, il suo comportamento può causare un danno al debitore. Ad esempio, se un debitore deve consegnare della merce e il creditore si rifiuta di riceverla, il debitore potrebbe essere costretto a sostenere costi aggiuntivi per la custodia e la conservazione dei beni. La normativa sulla mora del creditore serve proprio a evitare che questi oneri ricadano ingiustamente sul debitore.

Come costituire in mora il creditore

Perché si producano gli effetti giuridici della mora, non è sufficiente un qualsiasi tentativo informale da parte del debitore. È necessario un atto formale chiamato “offerta”, che deve essere eseguito da un pubblico ufficiale (come un notaio o un ufficiale giudiziario) e rispettare precisi requisiti. Le modalità dell’offerta variano in base all’oggetto dell’obbligazione:

  • Offerta reale: Si applica quando l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore. In questo caso, il pubblico ufficiale si reca fisicamente dal creditore per consegnare materialmente quanto dovuto.
  • Offerta per intimazione: Viene utilizzata per i beni immobili o per i beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore. Consiste nella notifica di un atto formale con cui si intima al creditore di prendere possesso del bene.
  • Offerta per le obbligazioni di fare: Se la prestazione consiste in un’attività (ad esempio, l’esecuzione di un lavoro), la costituzione in mora avviene tramite un’intimazione a ricevere la prestazione o a compiere gli atti necessari per renderla possibile.

I requisiti per un’offerta valida

Affinché l’offerta sia valida e possa effettivamente costituire in mora il creditore, deve soddisfare diverse condizioni stabilite dalla legge. L’offerta deve:

  • Essere rivolta a un creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui.
  • Essere effettuata da una persona che può validamente adempiere.
  • Comprendere la totalità della prestazione dovuta, inclusi frutti, interessi e spese liquide.
  • Verificarsi dopo la scadenza del termine, se previsto a favore del creditore.
  • Avverarsi della condizione, se l’obbligazione è soggetta a una condizione sospensiva.
  • Essere eseguita da un pubblico ufficiale autorizzato.

Se l’offerta rispetta questi requisiti e il creditore la rifiuta, quest’ultimo è ufficialmente costituito in mora dal giorno stesso dell’offerta.

Effetti e tutele per il debitore

La costituzione in mora del creditore produce conseguenze significative a vantaggio del debitore. Una volta che l’offerta è accettata dal creditore o dichiarata valida con una sentenza definitiva, si verificano i seguenti effetti:

  1. Passaggio del rischio: L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore passa a carico del creditore. Ciò significa che se il bene da consegnare viene distrutto per un evento fortuito, il debitore è liberato e ha comunque diritto alla controprestazione (ad esempio, al pagamento del prezzo).
  2. Interruzione di interessi e frutti: Il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti.
  3. Risarcimento dei danni: Il creditore è obbligato a risarcire il debitore per i danni subiti a causa della mora e a rimborsare le spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Come liberarsi definitivamente dal debito

La costituzione in mora non libera automaticamente il debitore dall’obbligazione. Per ottenere la liberazione definitiva, è necessario un ulteriore passaggio. Se il creditore persiste nel suo rifiuto, il debitore può procedere con il “deposito liberatorio”. Per le somme di denaro o i beni mobili, questo avviene depositando quanto dovuto presso un istituto di credito o un luogo di pubblico deposito. Per gli immobili, il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario a cui consegnare il bene. Una volta che il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido, il debitore è finalmente e completamente liberato da ogni vincolo.

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Di admin