Nell’immaginario comune, il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione è quasi sempre associato a una colpa del debitore. Tuttavia, la legge prevede anche il caso opposto: quello in cui è il creditore a ostacolare, senza un motivo legittimo, l’esecuzione della prestazione. Questa situazione, nota come “mora del creditore”, è una forma di tutela per il debitore che si trova di fronte a un creditore non collaborativo.
Cos’è la mora del creditore e quando si verifica
La mora del creditore, disciplinata dal codice civile, si manifesta quando il creditore, senza una ragione valida, compie una delle seguenti azioni:
- Rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre formalmente.
- Omette di compiere gli atti necessari affinché il debitore possa adempiere alla propria obbligazione.
In sostanza, non è sufficiente che il creditore sia semplicemente inerte. È necessario che il suo comportamento crei un ostacolo concreto all’adempimento. Ad esempio, un cliente che non si fa trovare a casa per la consegna di un bene acquistato o un locatore che si rifiuta di accettare il canone di affitto regolarmente offerto dall’inquilino. Il principio di fondo è che il creditore ha il dovere di cooperare per consentire al debitore di liberarsi dal vincolo contrattuale.
Come costituire in mora il creditore
Perché si producano gli effetti giuridici della mora, non basta un semplice rifiuto informale da parte del creditore. Il debitore deve attivarsi e procedere con un’offerta formale della prestazione, che dimostri in modo inequivocabile la sua volontà di adempiere. Le modalità di questa offerta variano a seconda della natura dell’obbligazione.
Le principali forme di offerta sono:
- Offerta reale: Si applica quando l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore. In questo caso, il debitore, tramite un ufficiale pubblico (come un notaio o un ufficiale giudiziario), porta materialmente i beni o il denaro al creditore per la consegna.
- Offerta per intimazione: Viene utilizzata per la consegna di beni mobili in un luogo diverso dal domicilio del creditore o per la consegna di un immobile. Consiste in un atto notificato al creditore in cui lo si invita a prendere possesso del bene.
- Offerta secondo gli usi: Per le obbligazioni che consistono in un “fare” (ad esempio, l’esecuzione di un servizio), l’offerta può avvenire tramite un’intimazione a ricevere la prestazione o a compiere gli atti necessari per renderla possibile.
Affinché l’offerta sia valida, deve rispettare precisi requisiti, tra cui comprendere la totalità della prestazione dovuta, inclusi eventuali interessi e spese, ed essere effettuata dopo la scadenza del termine previsto.
Effetti e tutele per il debitore
Una volta che il creditore è stato formalmente costituito in mora, la situazione si inverte e le conseguenze negative del ritardo ricadono su di lui. Gli effetti principali a tutela del debitore sono significativi e mirano a riequilibrare la posizione delle parti.
Le conseguenze per il creditore in mora includono:
- Trasferimento del rischio: L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore (ad esempio, la distruzione accidentale del bene da consegnare) passa a carico del creditore. Il debitore è liberato dall’obbligo ma conserva il diritto a un’eventuale controprestazione.
- Interruzione degli interessi: Il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti.
- Risarcimento dei danni: Il creditore è obbligato a risarcire il debitore per i danni subiti a causa del ritardo e a rimborsare le spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Questi effetti si producono dal giorno in cui l’offerta formale è stata fatta, a condizione che venga successivamente accettata dal creditore o dichiarata valida da una sentenza del giudice.
Come liberarsi definitivamente dall’obbligazione
La costituzione in mora del creditore non libera automaticamente il debitore dal suo debito. Per ottenere la liberazione definitiva, è necessario un passaggio ulteriore. Se il creditore persiste nel suo rifiuto, il debitore può procedere con il “deposito liberatorio”.
A seconda dell’oggetto dell’obbligazione, le procedure sono:
- Per denaro e beni mobili: Il debitore può depositarli presso un istituto di credito o un luogo di pubblico deposito. Una volta che il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido dal giudice, il debitore è completamente liberato.
- Per gli immobili: Il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario, al quale consegnerà l’immobile. La liberazione avviene dal momento della consegna al sequestratario.
Nel caso di obbligazioni di “fare”, il debitore è liberato quando la prestazione non può più essere richiesta a causa della natura dell’accordo, del tempo trascorso o della perdita di interesse da parte del creditore.
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