
Il sostituto processuale del difensore di fiducia in un processo penale non può patteggiare la pena perché trattasi di un atto dispositivo che si basa sull’intuitu personae. L’accordo di cui all’art. 444 c.p.p che disciplina l’applicazione della pena su accordo delle parti è nullo se stipulato dal sostituto processuale. Nel caso di specie poi la sostituta, come emerge dal verbale, non si è limitata a presentare un accordo già formulato e intervenuto tra il dominus e il Procuratore, ma ha determinato la pena personalmente in udienza.
Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 28999/2022 (sotto allegata). Accordo 444 c.p.p. nullo[To…