Nel linguaggio giuridico, il termine “mora” indica un ritardo ingiustificato nell’esecuzione di una prestazione dovuta. Si tratta di una situazione che può avere conseguenze significative sia per chi deve adempiere a un’obbligazione (il debitore) sia per chi ha il diritto di riceverla (il creditore). Comprendere la differenza tra mora del debitore e mora del creditore è fondamentale per tutelare i propri diritti in qualsiasi rapporto contrattuale.

La mora del debitore: quando il ritardo è colpa di chi deve pagare

Si parla di mora del debitore (o mora solvendi) quando il ritardo nell’adempimento è direttamente imputabile a chi era tenuto a eseguire la prestazione. Affinché si configuri questa situazione, devono essere presenti due condizioni fondamentali:

  • Ritardo imputabile: il mancato rispetto della scadenza deve dipendere da un comportamento del debitore e non da cause di forza maggiore o da colpe altrui.
  • Credito esigibile: il creditore deve avere il diritto di pretendere la prestazione, perché il termine per l’adempimento è scaduto o si è verificata la condizione prevista dal contratto.

In molti casi, per far scattare gli effetti della mora, è necessario un atto formale da parte del creditore, chiamato costituzione in mora. Si tratta di un’intimazione o richiesta scritta di adempiere. Tuttavia, esistono situazioni in cui la mora scatta automaticamente (mora ex re) alla scadenza del termine, senza bisogno di alcuna comunicazione. Questo avviene principalmente quando il debito deriva da un fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere, o quando la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore.

Gli effetti della mora del debitore

La costituzione in mora del debitore produce importanti conseguenze legali, volte a proteggere il creditore dal danno subito a causa del ritardo. Gli effetti principali sono:

  • Risarcimento del danno: il debitore è tenuto a risarcire il creditore per tutti i danni causati dal ritardo.
  • Interessi moratori: nel caso di obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, il debitore deve versare gli interessi moratori, calcolati dal giorno della mora, anche se non erano previsti in precedenza.
  • Trasferimento del rischio: se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore (ad esempio, la distruzione del bene da consegnare), di norma l’obbligazione si estingue. Tuttavia, se l’impossibilità si verifica dopo la costituzione in mora, il debitore non è liberato e resta responsabile, a meno che non dimostri che l’oggetto sarebbe perito ugualmente anche presso il creditore.
  • Interruzione della prescrizione: l’atto di costituzione in mora interrompe il decorso del tempo necessario a estinguere il diritto di credito.

La mora del creditore: quando il ritardo dipende da chi deve ricevere

Meno comune ma altrettanto importante è la mora del creditore (o mora credendi). Questa situazione si verifica quando il creditore, senza un motivo legittimo, rifiuta di ricevere la prestazione offertagli dal debitore o non compie gli atti necessari per consentire al debitore di adempiere. Ad esempio, non si fa trovare nel luogo e nel giorno stabiliti per la consegna di un bene.

Perché si configuri la mora del creditore, il debitore deve fare un’offerta formale e solenne della prestazione, eseguita tramite un pubblico ufficiale. A seconda della natura dell’obbligazione, l’offerta può essere reale (con la consegna materiale del denaro o dei beni mobili) o per intimazione (invitando il creditore a ricevere il bene o a compiere gli atti necessari).

Diritti del debitore e conseguenze per il creditore in mora

La mora del creditore non libera automaticamente il debitore dal suo obbligo, ma produce effetti significativi a tutela di quest’ultimo. Se il creditore è in mora:

  • Il rischio è a carico del creditore: se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, è il creditore a subirne le conseguenze.
  • Niente più interessi o frutti: il debitore non è più tenuto a corrispondere interessi o frutti della cosa che non siano stati da lui percepiti.
  • Diritto al rimborso: il creditore è obbligato a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a rimborsare le spese sostenute dal debitore per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Per liberarsi definitivamente dall’obbligazione, il debitore, dopo aver costituito in mora il creditore, può procedere con il deposito della cosa dovuta (ad esempio, in un istituto di credito o in un magazzino) secondo le modalità previste dalla legge. Una volta che il deposito è accettato dal creditore o convalidato dal giudice, il debitore è finalmente libero da ogni vincolo.

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Di admin