Quando un paziente subisce un danno a causa di un errore medico all’interno di una struttura sanitaria, la questione della responsabilità diventa centrale. Un principio consolidato dalla Corte di Cassazione stabilisce che, nella maggior parte dei casi, l’onere del risarcimento viene ripartito equamente tra il medico e l’ospedale, con una quota del 50% ciascuno. Questa regola protegge il paziente e definisce in modo chiaro i doveri della struttura.

Il principio della responsabilità condivisa al 50%

La responsabilità della struttura sanitaria per gli errori commessi dal proprio personale non è indiretta, ma deriva da un obbligo proprio. Quando un paziente si affida a un ospedale, stipula un contratto che impegna la struttura a fornire cure adeguate. Per adempiere a questo obbligo, l’ospedale si avvale di medici e altro personale sanitario. Di conseguenza, risponde direttamente del loro operato secondo il principio del “rischio d’impresa”: chi trae vantaggio dall’attività di terzi deve anche farsi carico dei rischi che ne derivano.

In base a questo presupposto, la Cassazione ha chiarito che, anche se l’errore è attribuibile esclusivamente alla condotta del medico, la responsabilità per il risarcimento del danno si presume condivisa in parti uguali. L’ospedale e il medico sono quindi considerati co-responsabili e tenuti in solido a risarcire il paziente danneggiato.

L’eccezione alla regola: quando l’ospedale non risponde

La presunzione di colpa condivisa può essere superata, ma solo in circostanze eccezionali. La struttura sanitaria può essere esonerata dalla sua quota di responsabilità solo se dimostra che il danno è stato causato da una condotta del medico talmente anomala da essere imprevedibile e del tutto estranea all’organizzazione ospedaliera. La giurisprudenza definisce questa prova una vera e propria “probatio diabolica”, ovvero un onere probatorio quasi impossibile da soddisfare.

Per liberarsi dalla responsabilità, l’ospedale dovrebbe provare che il comportamento del medico è stato:

  • Inescusabilmente grave: un errore che va ben oltre la semplice negligenza o imperizia.
  • Del tutto imprevedibile: un’azione che nessuna procedura di controllo interna avrebbe potuto ragionevolmente anticipare.
  • Oggettivamente improbabile: una deviazione radicale dalle normali pratiche mediche e dai protocolli condivisi.

Un esempio limite fornito dagli stessi giudici è quello di un chirurgo che, senza alcuna ragione plausibile, esegue un intervento di cardiochirurgia al di fuori della sala operatoria. In situazioni così estreme, il nesso tra l’organizzazione della struttura e l’azione del singolo professionista si spezza, e la responsabilità potrebbe ricadere interamente su quest’ultimo.

Cosa significa per i diritti del paziente

Questo orientamento giuridico rafforza notevolmente la tutela dei pazienti. Sapere che la struttura sanitaria è direttamente e solidalmente responsabile offre maggiori garanzie di ottenere un risarcimento equo e tempestivo. La responsabilità dell’ospedale è autonoma e non dipende da quella del medico, il che semplifica l’azione legale per il danneggiato.

In sintesi, per il paziente questo significa:

  • Maggiore solvibilità: agire contro una struttura sanitaria, solitamente più solida economicamente di un singolo professionista, aumenta le possibilità di ricevere il risarcimento dovuto.
  • Responsabilità diretta: l’ospedale non può semplicemente scaricare la colpa sul medico, ma deve rispondere per le carenze organizzative e per la scelta del personale.
  • Certezza del diritto: il principio della ripartizione al 50% crea un punto di riferimento chiaro, riducendo l’incertezza sull’esito delle cause per malasanità.

Questa impostazione garantisce che il paziente non sia lasciato solo di fronte a un errore medico, potendo contare sulla responsabilità di un’entità strutturata come l’ospedale.

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Di admin