Il lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è una tipologia contrattuale che permette a un datore di lavoro di utilizzare un dipendente per prestazioni lavorative discontinue o intermittenti. Questa forma di contratto è stata pensata per rispondere a esigenze produttive non costanti, offrendo flessibilità alle aziende ma prevedendo al contempo tutele specifiche per i lavoratori. La sua disciplina mira a bilanciare l’elasticità operativa con la garanzia dei diritti fondamentali del prestatore di lavoro.
Come funziona il contratto di lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. Per essere valido, deve avere la forma scritta ai fini della prova e contenere una serie di elementi essenziali per garantire trasparenza e tutelare entrambe le parti. Un lavoratore a chiamata si mette a disposizione del datore di lavoro, che può richiederne la prestazione lavorativa con un preavviso minimo, solitamente di un giorno lavorativo.
Gli elementi che non possono mancare nel contratto includono:
- La durata del rapporto, se a tempo determinato o indeterminato.
- Le cause, oggettive o soggettive, che giustificano il ricorso a questa tipologia contrattuale.
- Il luogo e le modalità con cui il lavoratore deve garantire la propria disponibilità.
- Il preavviso di chiamata, che per legge non può essere inferiore a un giorno.
- Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita.
- L’eventuale indennità di disponibilità, se il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata.
- Le modalità di rilevazione della prestazione e i tempi di pagamento della retribuzione.
- Le misure di sicurezza specifiche per il tipo di attività richiesta.
Requisiti e condizioni per l’attivazione
Non tutti i lavoratori e non tutte le aziende possono ricorrere al lavoro a chiamata. La legge stabilisce requisiti precisi, sia dal punto di vista soggettivo (legati all’età del lavoratore) sia oggettivo (legati alle esigenze produttive).
Requisiti di età e causali oggettive
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato esclusivamente con determinate categorie di lavoratori:
- Lavoratori con meno di 24 anni di età: le prestazioni lavorative devono comunque essere svolte entro il compimento del venticinquesimo anno.
- Lavoratori con più di 55 anni di età: non ci sono limiti massimi di età oltre questa soglia.
Oltre ai requisiti anagrafici, il ricorso al lavoro intermittente è giustificato da esigenze specifiche individuate dai contratti collettivi nazionali (CCNL). In assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, le causali possono essere definite da un decreto del Ministero del Lavoro.
Durata massima della prestazione
Salvo eccezioni specifiche, un datore di lavoro non può utilizzare lo stesso lavoratore a chiamata per più di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari. Se questo limite viene superato, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno e indeterminato. Questo limite non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, caratterizzati da una maggiore discontinuità strutturale.
Diritti e doveri del lavoratore a chiamata
Il lavoratore intermittente gode di diritti specifici che variano a seconda che stia prestando servizio o sia in attesa di chiamata.
Trattamento economico e normativo
Durante i periodi di lavoro, il lavoratore intermittente ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di un lavoratore di pari livello e mansioni, impiegato nella stessa azienda. Questo principio di non discriminazione si applica a tutti gli aspetti del rapporto: retribuzione, ferie, tredicesima, trattamenti per malattia, infortunio e maternità, il tutto riproporzionato in base alla durata della prestazione effettivamente svolta.
L’indennità di disponibilità
Se il lavoratore si impegna contrattualmente a rimanere a disposizione e a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto a un’indennità di disponibilità per i periodi di inattività. La misura di questa indennità è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore a un importo minimo fissato per legge. Se il lavoratore non garantisce la propria disponibilità, non percepisce alcuna retribuzione né indennità nei periodi in cui non lavora.
Cosa succede in caso di impossibilità a lavorare
Se un lavoratore che ha garantito la disponibilità si trova nell’impossibilità temporanea di rispondere alla chiamata (ad esempio per malattia), è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro. Durante il periodo di impedimento, non matura il diritto all’indennità. Un rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può invece costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità ricevuta.
Divieti e limiti all’utilizzo del lavoro intermittente
La legge pone chiari divieti per prevenire un uso improprio del contratto a chiamata. È vietato ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi:
- Per sostituire lavoratori in sciopero.
- Presso unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, si sono effettuati licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori con le stesse mansioni.
- Presso unità produttive in cui sono in corso sospensioni del lavoro o riduzioni dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni per lavoratori con le stesse mansioni.
- Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.
Inoltre, le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare questa tipologia contrattuale.
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