Il mancato versamento dell’assegno di divorzio o di mantenimento stabilito dal giudice non è una semplice inadempienza civile, ma un vero e proprio reato. La legge italiana, attraverso l’articolo 570 bis del Codice Penale, stabilisce che la violazione degli obblighi di assistenza familiare è perseguibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere avviata dalle autorità competenti senza che sia necessaria una querela da parte della persona offesa.
Cosa significa reato perseguibile d’ufficio
Per comprendere appieno la portata di questa norma, è utile chiarire la differenza tra reati perseguibili a querela di parte e quelli perseguibili d’ufficio. La maggior parte dei reati richiede una querela, ovvero una dichiarazione con cui la vittima chiede espressamente allo Stato di procedere penalmente contro il colpevole. Senza questa manifestazione di volontà, il procedimento non può iniziare o, se già avviato, deve essere interrotto.
I reati perseguibili d’ufficio, invece, sono considerati talmente gravi da ledere non solo l’interesse della singola vittima, ma quello dell’intera collettività. Per questo motivo, il Pubblico Ministero ha l’obbligo di avviare l’azione penale non appena riceve la notizia del reato, ad esempio tramite una denuncia o un rapporto delle forze dell’ordine. La volontà della persona offesa è irrilevante ai fini dell’avvio e della prosecuzione del procedimento.
L’articolo 570 bis del Codice Penale
L’articolo 570 bis del Codice Penale punisce chiunque si sottragga all’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, oppure violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Questa norma ha unificato in un unico articolo le previsioni che prima erano contenute in leggi speciali, come la legge sul divorzio.
La giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, ha confermato in modo costante che il regime di procedibilità per questo reato è quello d’ufficio. Questa scelta legislativa mira a garantire una tutela rafforzata ai soggetti economicamente più deboli, spesso l’ex coniuge e soprattutto i figli, che sono i principali destinatari delle somme di mantenimento.
Implicazioni pratiche per i consumatori
La procedibilità d’ufficio del reato di mancato versamento dell’assegno ha conseguenze concrete e molto importanti per chi subisce l’inadempimento. Ecco i punti principali da considerare:
- Non è necessaria la querela: Per avviare il procedimento penale, non è obbligatorio sporgere una querela formale. È sufficiente presentare una denuncia ai Carabinieri, alla Polizia o direttamente in Procura, segnalando i fatti.
- L’azione penale è obbligatoria: Una volta informate, le autorità devono procedere con le indagini e, se sussistono gli elementi, esercitare l’azione penale.
- Impossibilità di ritirare la querela: Se anche la persona offesa avesse presentato una querela, un suo eventuale ripensamento con conseguente ritiro (remissione) non fermerebbe il processo penale, che andrebbe comunque avanti.
- Tutela anche in caso di difficoltà: Questo meccanismo protegge la vittima anche in situazioni di soggezione psicologica o economica, in cui potrebbe sentirsi intimidita o non avere le risorse per portare avanti un’azione legale complessa.
È importante sottolineare che l’azione penale non sostituisce quella civile. La persona che ha diritto all’assegno può sempre agire in sede civile per recuperare le somme non versate, ad esempio attraverso un pignoramento dello stipendio, della pensione o di altri beni del debitore.
Come agire in caso di mancato pagamento
Se non si riceve l’assegno di mantenimento o di divorzio, il primo passo consigliato è inviare una lettera di diffida formale, preferibilmente tramite un avvocato, per intimare il pagamento. Se l’inadempimento persiste, si può procedere su due fronti: avviare le procedure esecutive in ambito civile per il recupero del credito e, contemporaneamente, presentare una denuncia-segnalazione alle autorità competenti per far valere la responsabilità penale del soggetto inadempiente.
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