Quando un paziente subisce un danno a causa di un errore medico all’interno di una struttura sanitaria, una delle domande più importanti è: chi ne risponde? La responsabilità è solo del medico che ha commesso l’errore o anche dell’ospedale? La giurisprudenza ha delineato un quadro chiaro, stabilendo un principio di ripartizione della responsabilità che offre maggiori tutele ai cittadini danneggiati.

La responsabilità condivisa tra medico e struttura sanitaria

Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la responsabilità per i danni causati da un medico dipendente di una struttura sanitaria viene ripartita in misura paritaria. In linea di principio, l’onere del risarcimento grava per il 50% sul medico e per il 50% sull’ospedale o sulla clinica. Questo vale anche nei casi in cui l’errore sia attribuibile esclusivamente alla condotta del singolo professionista.

La logica dietro questa decisione si fonda sul concetto di “rischio d’impresa”. La struttura sanitaria, avvalendosi dell’operato di medici e altro personale per fornire i propri servizi, ne trae un vantaggio economico e organizzativo. Di conseguenza, deve anche farsi carico dei rischi connessi a tale attività, inclusi gli eventuali errori commessi dai suoi collaboratori. La responsabilità dell’ospedale non è quindi indiretta, ma deriva da un obbligo proprio assunto nei confronti del paziente al momento dell’accettazione per la cura.

Quando l’ospedale può evitare la condanna?

La presunzione di colpa al 50% a carico della struttura sanitaria può essere superata, ma solo in circostanze eccezionali e molto difficili da dimostrare in tribunale. Non è sufficiente provare che l’errore sia stato causato unicamente dalla negligenza o imperizia del medico. L’ospedale, per essere esonerato dalla sua quota di responsabilità, deve fornire una prova complessa, quasi “diabolica”.

La struttura deve dimostrare che la condotta del medico sia stata:

  • Inescusabilmente grave: un errore che va ben oltre la semplice colpa professionale.
  • Del tutto imprevedibile: un comportamento che l’organizzazione non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere o prevenire.
  • Oggettivamente improbabile: un’azione talmente anomala da essere completamente al di fuori delle normali pratiche mediche e dei protocolli condivisi.

Un esempio estremo, citato dalla stessa giurisprudenza, potrebbe essere quello di un chirurgo che, senza alcuna ragione plausibile, esegue un intervento complesso in un luogo non idoneo, come un corridoio. Si tratta di scenari limite, che raramente si verificano nella realtà. Nella stragrande maggioranza dei casi di malasanità, anche se l’errore è del singolo, la struttura rimane corresponsabile.

Diritti e tutele per il paziente danneggiato

Questo principio giuridico ha importanti conseguenze pratiche per la tutela dei consumatori. Per il paziente che ha subito un danno, la responsabilità solidale tra medico e ospedale rappresenta una garanzia significativa. Significa che può richiedere il risarcimento integrale a entrambi i soggetti, rivolgendosi a quello che offre maggiori garanzie di solvibilità, che solitamente è la struttura sanitaria.

Inoltre, la responsabilità diretta dell’ospedale semplifica l’azione legale del paziente. Quest’ultimo non deve necessariamente individuare e provare la colpa del singolo medico, ma può agire direttamente contro la struttura, che risponde per il fatto stesso di aver preso in carico il paziente. Sarà poi l’ospedale, in un secondo momento, a poter rivalersi sul medico per la sua quota di responsabilità.

Anche nel caso in cui il paziente raggiunga un accordo transattivo solo con il medico, non perde il diritto di agire contro l’ospedale per la restante parte del danno, poiché la responsabilità della struttura è autonoma.

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Di admin