Il lavoro intermittente, comunemente noto come contratto a chiamata, è una tipologia di rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da una prestazione discontinua. Il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può richiederne l’intervento solo quando necessario, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2015).

Questa forma contrattuale è pensata per rispondere a esigenze produttive non costanti e può essere stipulata sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Tuttavia, il suo utilizzo è vincolato a requisiti specifici e a una serie di tutele per il lavoratore.

Come funziona il contratto di lavoro intermittente

Il ricorso al lavoro a chiamata è consentito in due principali scenari: per esigenze specifiche individuate dai contratti collettivi nazionali (CCNL) oppure, indipendentemente dal settore, per prestazioni rese da soggetti con specifici requisiti anagrafici.

I requisiti anagrafici per poter stipulare un contratto a chiamata sono:

  • Lavoratori con meno di 24 anni di età: le prestazioni lavorative devono essere svolte entro il compimento del venticinquesimo anno.
  • Lavoratori con più di 55 anni di età: non ci sono limiti massimi oltre questa soglia.

Il contratto di lavoro intermittente deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere elementi essenziali per garantire trasparenza e tutelare entrambe le parti. Tra questi, non possono mancare:

  • La durata del contratto (se a tempo determinato o indeterminato).
  • Le cause che giustificano il ricorso a questa tipologia contrattuale.
  • Il luogo e le modalità della disponibilità del lavoratore.
  • Il preavviso di chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo.
  • Il trattamento economico e normativo spettante.
  • Le modalità di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità.

Diritti economici e tutele per il lavoratore

Il lavoratore intermittente ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di un lavoratore di pari livello e mansioni, ma il calcolo viene riproporzionato in base alle ore di lavoro effettivamente prestate. Questo principio, noto come “pro rata temporis”, si applica a tutti gli istituti contrattuali, come la retribuzione, le ferie, la tredicesima, il trattamento di fine rapporto (TFR) e i congedi.

L’indennità di disponibilità

Una caratteristica fondamentale del contratto a chiamata è la possibilità di prevedere un’indennità di disponibilità. Questa spetta al lavoratore solo se si impegna contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In questo caso, per i periodi in cui resta a disposizione senza lavorare, riceve un compenso mensile. La misura di questa indennità è stabilita dai contratti collettivi, ma non può essere inferiore a un importo minimo fissato per legge. Se il lavoratore non garantisce la propria disponibilità, non ha diritto ad alcun compenso nei periodi di inattività.

Malattia e impossibilità di rispondere alla chiamata

Se il lavoratore che ha garantito la disponibilità si trova in una condizione di malattia o altro impedimento che gli impedisce di rispondere alla chiamata, è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro. Durante il periodo di impedimento, non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Un rifiuto ingiustificato di eseguire la prestazione richiesta può invece portare a conseguenze disciplinari, incluso il licenziamento, e alla restituzione dell’indennità percepita.

Limiti e divieti del lavoro a chiamata

Per prevenire abusi e garantire la tutela dei lavoratori, la legge impone limiti e divieti precisi all’utilizzo del contratto intermittente.

Limite massimo di durata

Salvo eccezioni previste per specifici settori, un lavoratore non può svolgere più di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro. Se questo limite viene superato, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno e indeterminato. Questo limite non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Divieti assoluti di utilizzo

Il contratto a chiamata è sempre vietato nelle seguenti situazioni:

  • Per sostituire lavoratori in sciopero.
  • Presso unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti collettivi per lavoratori con le stesse mansioni.
  • Presso unità produttive in cui sono in corso sospensioni del lavoro o riduzioni dell’orario con intervento della cassa integrazione guadagni (CIG).
  • Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, il lavoro intermittente non può essere utilizzato nelle pubbliche amministrazioni.

Cosa fare in caso di dubbi o irregolarità

Il contratto a chiamata è uno strumento flessibile ma complesso. È fondamentale che il lavoratore verifichi la correttezza del proprio contratto e il rispetto dei limiti imposti dalla legge, in particolare il tetto delle 400 giornate. Un uso improprio di questa forma contrattuale può nascondere un rapporto di lavoro di natura diversa, con conseguente perdita di diritti e tutele. In caso di dubbi sulla regolarità del proprio rapporto o se si sospetta un abuso, è consigliabile rivolgersi a esperti per una valutazione del caso.

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Di admin