Il lavoro intermittente, comunemente noto come contratto a chiamata, è una tipologia di rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da una prestazione discontinua. Il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può richiederne l’intervento solo quando ne ha effettivamente bisogno. Questa forma contrattuale, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 81/2015, offre flessibilità ma è soggetta a regole precise per proteggere i diritti dei lavoratori.

Come funziona il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. La sua caratteristica principale è che l’attività lavorativa non è continua, ma si svolge solo su chiamata del datore di lavoro. Per essere valido, il contratto deve avere la forma scritta ai fini della prova e contenere elementi essenziali per garantire trasparenza e tutela.

Gli elementi che non possono mancare nel contratto sono:

  • La durata e le ipotesi, soggettive o oggettive, che ne consentono la stipulazione.
  • Il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore.
  • Il preavviso di chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo.
  • Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore.
  • L’eventuale indennità di disponibilità, se prevista.
  • Le modalità con cui il datore di lavoro può richiedere la prestazione.
  • I tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità.

Requisiti e condizioni per l’assunzione

Non tutti possono essere assunti con un contratto a chiamata. La legge prevede due tipi di requisiti, uno basato sull’età del lavoratore (requisito soggettivo) e l’altro sulle esigenze produttive dell’azienda (requisito oggettivo).

Requisiti di età (soggettivi):

Il contratto intermittente può essere stipulato con:

  • Lavoratori con meno di 24 anni di età, a condizione che le prestazioni lavorative siano svolte entro il compimento del 25° anno.
  • Lavoratori con più di 55 anni di età.

In questi casi, il contratto è ammesso a prescindere dal settore di attività.

Requisiti legati all’attività (oggettivi):

Indipendentemente dall’età del lavoratore, il contratto a chiamata è possibile per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. In assenza di specifiche indicazioni da parte della contrattazione collettiva, si fa riferimento a un regio decreto del 1923 che elenca le attività che consentono il lavoro intermittente.

Diritti economici e tutele per il lavoratore

Il lavoratore intermittente ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di un lavoratore di pari livello e mansioni, ma riproporzionato in base alla durata della prestazione effettivamente svolta. Questo include la retribuzione, le ferie, i trattamenti per malattia, infortunio e maternità.

L’indennità di disponibilità

Un aspetto fondamentale del contratto a chiamata è la gestione dei periodi in cui il lavoratore non è al lavoro. Esistono due scenari:

  • Con obbligo di risposta: Se il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto a un’indennità di disponibilità per i periodi di inattività. L’importo è stabilito dai contratti collettivi e non può essere inferiore a un minimo fissato per legge. In caso di malattia o altro impedimento, il lavoratore deve informare tempestivamente l’azienda per non perdere il diritto all’indennità.
  • Senza obbligo di risposta: Se il lavoratore non garantisce la propria disponibilità, non percepisce alcuna indennità nei periodi di non lavoro ed è libero di rifiutare la chiamata.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, in caso di obbligo di disponibilità, può portare al licenziamento e alla restituzione della quota di indennità ricevuta.

Limiti e divieti per il datore di lavoro

Per prevenire abusi, la legge impone limiti e divieti precisi all’utilizzo del lavoro intermittente.

Un limite importante riguarda la durata massima: salvo eccezioni, un lavoratore non può svolgere più di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro. Se questo limite viene superato, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno e indeterminato. Questo tetto non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Inoltre, è sempre vietato ricorrere al lavoro intermittente per:

  • Sostituire lavoratori in sciopero.
  • Presso unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti collettivi per lavoratori con le stesse mansioni.
  • Presso unità produttive in cui sono in corso sospensioni del lavoro o riduzioni d’orario con cassa integrazione guadagni.
  • Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza.

Infine, il contratto a chiamata non può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni.

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Di admin