IMU

Ago 6, 2022

L’IMU, acronimo di Imposta Municipale Propria, è il principale tributo locale sul possesso di beni immobiliari. Si applica a fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, rappresentando una delle principali fonti di entrata per i Comuni italiani. La sua disciplina è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, rendendo necessario per i contribuenti un aggiornamento costante sulle regole di calcolo, le scadenze e le agevolazioni disponibili.

Chi deve pagare l’IMU?

L’obbligo di versamento dell’IMU ricade su chi possiede un immobile a titolo di proprietà o detiene su di esso un altro diritto reale. I soggetti passivi dell’imposta includono:

  • Proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
  • Titolari di diritti reali di godimento, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
  • Coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio, in quanto titolare del diritto di abitazione.
  • Locatari finanziari in caso di immobili in leasing.
  • Concessionari di aree demaniali.

L’imposta è dovuta indipendentemente dalla residenza del possessore. Anche i cittadini residenti all’estero che possiedono immobili in Italia sono tenuti al pagamento, salvo specifiche agevolazioni.

Esenzioni principali: quando l’IMU non si paga

La normativa prevede diversi casi in cui l’IMU non è dovuta. La più importante e diffusa è l’esenzione per l’abitazione principale.

Abitazione principale (ex “prima casa”)

L’IMU non si paga sull’immobile adibito ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare, a condizione che vi risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente. L’esenzione è esclusa per le abitazioni di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).

Una novità fondamentale riguarda i coniugi con residenze diverse. A seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, entrambi i coniugi hanno diritto all’esenzione IMU per la propria abitazione principale, anche se si trovano in Comuni differenti, a patto che in ciascun immobile sia effettivamente stabilita la residenza e la dimora abituale di uno dei due coniugi e del rispettivo nucleo familiare.

L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, nel limite massimo di una per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Altre esenzioni significative

Oltre all’abitazione principale, l’IMU non è dovuta per altre tipologie di immobili, tra cui:

  • Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
  • Alloggi sociali, come definiti dalla normativa di riferimento.
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni merce”), finché permanga tale destinazione e non siano locati.
  • Immobili destinati esclusivamente all’esercizio di attività istituzionali o religiose da parte di enti non commerciali.
  • Terreni agricoli situati in Comuni montani o collinari, secondo criteri specifici, e quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Agevolazioni e riduzioni dell’imposta

In determinate situazioni, l’IMU è dovuta ma in misura ridotta. Le principali agevolazioni prevedono una riduzione della base imponibile o dell’imposta finale.

  • Comodato d’uso gratuito a parenti: La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) che li utilizzano come abitazione principale. Per beneficiare dello sconto, il contratto deve essere registrato e il proprietario (comodante) deve risiedere nello stesso Comune e non possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale.
  • Immobili locati a canone concordato: Per gli immobili affittati con un contratto a canone concordato, l’imposta è ridotta al 75%.
  • Fabbricati inagibili o inabitabili: È prevista una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
  • Fabbricati di interesse storico o artistico: La base imponibile è ridotta del 50%.
  • Pensionati residenti all’estero: Per i soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, è prevista una riduzione dell’IMU del 75% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso.

Come si calcola e si paga l’IMU

Il calcolo dell’IMU parte dalla rendita catastale dell’immobile. La formula generale prevede tre passaggi:

  1. Rivalutazione della rendita catastale: La rendita catastale, reperibile nella visura catastale, va rivalutata del 5%.
  2. Moltiplicazione per il coefficiente catastale: Il valore ottenuto va moltiplicato per un coefficiente specifico che varia in base alla categoria catastale dell’immobile (ad esempio, 160 per le abitazioni del gruppo A, escluso A/10).
  3. Applicazione dell’aliquota comunale: Alla base imponibile così calcolata si applica l’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile. Le aliquote variano da Comune a Comune, partendo da una base fissata dalla legge nazionale.

Il pagamento dell’IMU avviene in due rate con scadenze fisse: la prima rata (acconto) entro il 16 giugno e la seconda (saldo) entro il 16 dicembre. È anche possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Le modalità di pagamento più comuni sono il modello F24 e il sistema PagoPA.

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Di admin