Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che permette ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia di mantenere o ristabilire l’unità del proprio nucleo familiare, facendo arrivare nel Paese i propri parenti più stretti. Questa procedura, regolata dal Testo Unico sull’Immigrazione, è essenziale per garantire la stabilità affettiva e sociale di chi vive e lavora in Italia, ma richiede il rispetto di precisi requisiti e un iter burocratico ben definito.

Chi può richiedere il ricongiungimento familiare

Il diritto al ricongiungimento familiare è riservato ai cittadini extracomunitari che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido. Non tutti i permessi consentono di avviare la procedura. Nello specifico, può presentare domanda chi è titolare di:

  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (la ex carta di soggiorno).
  • Un permesso di soggiorno con una durata di almeno un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.

È fondamentale che il permesso di soggiorno sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del procedimento.

Per quali familiari è possibile fare domanda

La legge definisce in modo chiaro quali sono i familiari per cui è possibile richiedere il ricongiungimento. Non è possibile estendere questo diritto a parenti diversi da quelli elencati. Le categorie ammesse sono:

  • Coniuge: deve avere un’età non inferiore a 18 anni e non deve essere legalmente separato.
  • Figli minori: include i figli del richiedente e del coniuge, anche se nati fuori dal matrimonio o adottati, a condizione che non siano sposati e che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso.
  • Figli maggiorenni a carico: solo se non possono provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita a causa di uno stato di salute che comporta un’invalidità totale.
  • Genitori a carico: se non hanno altri figli nel loro Paese di origine. Per i genitori con più di 65 anni, è possibile il ricongiungimento anche se hanno altri figli, a condizione che questi ultimi non possano sostenerli per gravi e documentati motivi di salute.

Per i figli, è sempre necessario dimostrare il legame di parentela attraverso certificati ufficiali rilasciati dalle autorità del Paese di origine. In caso di dubbi sull’autenticità dei documenti, le autorità consolari possono richiedere un test del DNA.

Requisiti essenziali: alloggio, reddito e sanità

Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, il richiedente deve dimostrare di avere le risorse necessarie per sostenere la propria famiglia in Italia. I requisiti principali riguardano l’alloggio, il reddito e, in alcuni casi, la copertura sanitaria. I titolari di status di rifugiato sono esonerati dalla dimostrazione di questi requisiti.

Disponibilità di un alloggio idoneo

È obbligatorio disporre di un’abitazione che rispetti i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa. Questa conformità viene certificata dall’ufficio tecnico del Comune di residenza. I parametri variano in base al numero di persone che abiteranno nell’immobile.

Reddito minimo

Il richiedente deve dimostrare di avere un reddito annuo minimo, proveniente da fonti lecite, sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari che intende ricongiungere. L’importo di riferimento è l’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare. Ad esempio, per il 2024, il reddito minimo richiesto è di circa 10.420 euro per ricongiungere un familiare, e cresce progressivamente per ogni persona aggiuntiva.

Copertura sanitaria per genitori anziani

Se si richiede il ricongiungimento per un genitore con più di 65 anni, è necessario stipulare un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale o procedere con la sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

La procedura passo dopo passo

L’iter per il ricongiungimento si articola in diverse fasi che coinvolgono lo Sportello Unico per l’Immigrazione in Italia e le rappresentanze consolari italiane all’estero.

  1. Richiesta del Nulla Osta: Il primo passo è la presentazione telematica della domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente per il luogo di residenza. Alla domanda vanno allegati tutti i documenti che attestano il possesso dei requisiti di soggiorno, reddito e alloggio.
  2. Rilascio del Nulla Osta: Lo Sportello Unico, dopo aver verificato la documentazione e ottenuto il parere positivo della Questura, rilascia il nulla osta entro 90 giorni dalla richiesta.
  3. Richiesta del Visto d’ingresso: Una volta ottenuto il nulla osta, il familiare all’estero deve presentarlo, insieme alla documentazione che prova il legame di parentela, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel suo Paese di residenza. L’autorità consolare, verificati i documenti, rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni.
  4. Ingresso in Italia e Permesso di Soggiorno: Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il familiare deve recarsi allo Sportello Unico per completare la procedura. Successivamente, dovrà presentare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia presso la Questura.

Cosa fare in caso di diniego

Se la domanda di nulla osta o il permesso di soggiorno vengono negati, non tutto è perduto. Il diritto all’unità familiare è considerato un diritto soggettivo fondamentale e, come tale, gode di una forte tutela legale. Contro un provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso presso il tribunale ordinario del luogo di residenza.

Il giudice valuterà la legittimità del diniego, tenendo conto non solo del rispetto formale dei requisiti, ma anche della natura e dell’effettività dei legami familiari. Un’assistenza legale specializzata può essere determinante per far valere i propri diritti e contestare una decisione ritenuta ingiusta.

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Di admin