Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che permette ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia di riunire il proprio nucleo familiare. Questa procedura consente ai familiari che si trovano all’estero di ottenere un visto d’ingresso e un permesso di soggiorno per vivere legalmente nel nostro Paese, tutelando l’unità e l’integrità della famiglia. Comprendere i requisiti e l’iter burocratico è il primo passo per avviare correttamente la richiesta.

Chi può richiedere il ricongiungimento familiare?

Il diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto ai cittadini extracomunitari che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido. Non tutti i permessi danno accesso a questa possibilità. Nello specifico, può presentare la domanda chi possiede:

  • Un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (la ex carta di soggiorno).
  • Un permesso di soggiorno con una durata di almeno un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.

È essenziale che il titolo di soggiorno sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura.

Per quali familiari è possibile fare domanda?

La legge definisce in modo preciso quali sono i familiari per cui è possibile richiedere il ricongiungimento. Non è possibile estendere la richiesta a parenti diversi da quelli elencati. I familiari ricongiungibili sono:

  • Coniuge o partner di unione civile: deve avere un’età non inferiore a 18 anni e non deve essere legalmente separato.
  • Figli minori: include i figli del richiedente e del coniuge, anche se nati fuori dal matrimonio o adottati, a condizione che non siano sposati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente.
  • Figli maggiorenni a carico: solo se non possono provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita a causa di una condizione di salute che comporta un’invalidità totale.
  • Genitori a carico: a condizione che non abbiano altri figli nel loro Paese di origine. Se i genitori hanno più di 65 anni, possono essere ricongiunti anche se hanno altri figli, a patto che questi ultimi non possano sostenerli per gravi e documentati motivi di salute.

Requisiti essenziali: alloggio, reddito e sanità

Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, il richiedente deve dimostrare di avere risorse adeguate a sostenere il proprio nucleo familiare. I requisiti fondamentali riguardano l’alloggio, il reddito e, in alcuni casi, la copertura sanitaria.

Requisito dell’alloggio

È necessario disporre di un’abitazione che rispetti i parametri minimi previsti dalla legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. La conformità dell’alloggio deve essere attestata dal certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dal Comune di residenza. Questo documento certifica che la casa è sufficientemente grande e rispetta le norme igienico-sanitarie per ospitare tutti i membri della famiglia.

Requisito del reddito

Il richiedente deve dimostrare di avere un reddito minimo annuo, proveniente da fonti lecite, sufficiente al mantenimento dei familiari. L’importo di riferimento è l’assegno sociale, che viene aggiornato ogni anno. Il reddito richiesto aumenta in base al numero di familiari da ricongiungere, secondo il seguente schema:

  • Per 1 familiare: importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà.
  • Per 2 o più familiari: l’importo varia in base a calcoli specifici previsti dalla normativa.

Ai fini del calcolo del reddito, si può tenere conto anche del reddito complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Copertura sanitaria

Questo requisito è specifico per il ricongiungimento dei genitori con più di 65 anni. Il richiedente deve stipulare un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale o, in alternativa, dimostrare l’iscrizione del genitore al Servizio Sanitario Nazionale.

La procedura passo dopo passo

L’iter per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi principali: la richiesta del nulla osta in Italia e, successivamente, la richiesta del visto d’ingresso presso l’ambasciata o il consolato italiano all’estero.

  1. Richiesta del nulla osta: La domanda va presentata telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura competente per il luogo di residenza. È necessario allegare tutta la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di soggiorno, reddito e alloggio.
  2. Rilascio del nulla osta: Lo Sportello Unico, una volta verificata la documentazione e ottenuto il parere positivo dalla Questura, rilascia il nulla osta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
  3. Richiesta del visto d’ingresso: Con il nulla osta, il familiare all’estero può recarsi presso la rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese per richiedere il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare. Dovrà presentare il nulla osta e i documenti che certificano il legame di parentela (es. certificato di matrimonio, di nascita).
  4. Ingresso in Italia e richiesta del permesso di soggiorno: Una volta ottenuto il visto, il familiare ha 6 mesi di tempo per entrare in Italia. Entro 8 giorni dall’ingresso, deve recarsi allo Sportello Unico per avviare la pratica di richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Cosa fare in caso di diniego?

Se la richiesta di nulla osta viene respinta, o se viene negato il permesso di soggiorno, è possibile agire per vie legali. Il diritto all’unità familiare è un diritto soggettivo tutelato dalla legge. L’interessato può presentare ricorso presso il tribunale ordinario del luogo di residenza per far valere le proprie ragioni. Data la complessità della materia, è consigliabile farsi assistere da esperti per valutare le motivazioni del diniego e intraprendere le azioni più opportune.

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Di admin